pellet ecobonus

Scaldabagno e termostufa a pellet inclusi nel Superbonus

Su scaldabagno e stufa a pellet e la loro inclusione nel Superbonus è arrivato un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
26.12.2020 /
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Un nuovo intervento chiarificatore, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito agli ambiti di applicazione del cosiddetto Superbonus

Su scaldabagno e stufa a pellet e la loro inclusione nel Superbonus – ovvero l’agevolazione fiscale al 110%, introdotta dal decreto legge n° 34 del 2020, comunemente noto come “decreto rilancio”, successivamente modificato dalla legge di conversione n° 77 del 17/07/2020 – è arrivato un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella risposta n° 600 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia è stata chiamata in causa da un istante, il quale dichiara di voler sostituire la caldaia a gasolio del suo appartamento, adibita sia al riscaldamento che alla produzione di acqua calda sanitaria”, con due impianti, ovvero:

  • uno scaldabagno a pompa di calore per produrre acqua calda sanitaria;
  • una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’appartamento.

L’istante ritiene, per i suddetti lavori, di poter accedere al Superbonus, perché la sostituzione di questo tipo di caldaia con uno scaldabagno a pompa di calore è da considerarsi come intervento “trainante”, mentre l’installazione della termostufa a pellet, sempre al posto della caldaia, è invece l’intervento “trainato”.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia, nella sua risposta, ricorda innanzitutto due suoi interventi precedenti, ovvero la Circolare n° 24/E dell’8 agosto 2020 e la risoluzione n° 60/E del 28 settembre 2020. Nella prima l’Agenzia aveva sintetizzato così la questione sugli interventi “trainanti” e trainati: “il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (definiti interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (chiamati interventi trainati)”. I cosiddetti lavori trainanti e trainati possono essere realizzati su questi tipi di edifici (e relative pertinenze):

  • su parti comuni dei condomini;
  • su edifici residenziali unifamiliari;
  • su unità residenziali indipendenti che si trovino in edifici plurifamiliari, purché abbiano almeno un accesso autonomo all’esterno.

Nelle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di condomini, invece, si può accedere al bonus solo per gli interventi trainati. Nella sua risposta l’Agenzia ricorda poi quali siano le tipologie di interventi trainanti ammessi al Superbonus. Secondo quanto indicato nell’art. 119, comma 1, lettera c del “decreto rilancio”, tra gli interventi trainanti ammessi al Superbonus c’è anche “la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione” che abbiano efficienza energetica pari alla classe A o superiore. Per quanto riguarda invece gli interventi trainati, l’Agenzia ricorda di aver già indicato, nella succitata circolare 24/E, che al Superbonus si accede anche “per gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’Art. 14 del decreto legge n° 63 del 2013 (il cosiddetto “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento”, e che il Superbonus al 110% si applica solamente:

  • se gli interventi appena elencati sono realizzati congiuntamente con “almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale” elencati nella circolare n° 24 (paragrafo 2.1);
  • se questi interventi assicurano un miglioramento di due classi energetiche oppure, dove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Sempre la circolare 24 dell’Agenzia specifica che, per quanto riguarda gli interventi trainati realizzati “congiuntamente” a quelli trainanti, questa condizione è soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Al termine di questo necessario excursus sul quadro normativo di riferimento, l’Agenzia ha dato ragione all’istante, riconoscendo che:

  • la posa in opera lo scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria è da considerarsi uno degli interventi trainanti indicati dalla legge;
  • la posa in opera della termostufa a pellet che abbia funzione di generatore di calore alimentata a biomassa è da considerarsi un intervento di efficientamento energetico che gode dell’Ecobonus e quindi, in base alla normativa citata in precedenza, sia allo stesso tempo da considerarsi a tutti gli effetti un intervento trainato.

Pertanto, entrambi gli interventi possono accedere al Superbonus del 110%, nei limiti di quanto indicato dalla legislazione attuale.

 

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