Il GSE ha comunicato le nuove scadenze differenziate a seconda del tipo di agevolazione
C’è più tempo per accedere agli incentivi sulle fonti di energia rinnovabile. I nuovi termini sono stati disposti dal GSE in seguito alla dilazione di un anno dei titoli abilitativi prevista dal Decreto Legge 21/2022, il cosiddetto “decreto Ucraina” o “decreto Tagliaprezzi”. Buone notizie dunque per chi ha avviato l’opera di realizzazione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili: di seguito il dettaglio delle nuove tempistiche previste.
La proroga dei titoli abilitativi
La proroga dei titoli abilitativi è stata prevista dal sopracitato Decreto Legge 21/2022 convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 maggio (Legge del 20/05/2022 n. 51 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina). Lo spostamento in avanti di 12 mesi dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori è stato previsto “in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi”. La proroga riguarda i permessi di costruire, le Scia, le autorizzazioni paesaggistiche, le autorizzazioni ambientali, le convenzioni e gli accordi di lottizzazione rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. Il governo ha previsto due condizioni affinché la proroga possa essere ottenuta:
- che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga
- che i titoli abilitativi, al momento della richiesta della proroga, non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio
La norma precisa che la dilazione straordinaria relativa ai permessi di costruire e alle Scia può essere richiesta anche per quei titoli già prorogato “ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27”.
La proroga degli incentivi sulle rinnovabili
In seguito alla disposizione della proroga sui titoli abilitativi, il GSE – Gestore Servizi Energetici ha fatto sapere che i termini degli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi e già differiti dalle disposizioni del D.L 221/2021, potranno essere ulteriormente prorogati. Nella nota informativa il GSE ha spiegato che nel caso in cui la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada nei 12 mesi successivi al termine dell’adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L 221/2021, il termine è differito alla nuova data ultima per il completamento dei lavori. Nel caso invece in cui la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada oltre i 12 mesi successivi al termine dell’adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L 221/2021, il termine è differito di 12 mesi.
Nella comunicazione è stato inoltre precisato che per beneficiare della proroga in fase di domanda di incentivi si dovrà dimostrare di aver ottenuto la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei propri titoli abilitativi/autorizzativi, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legge 21/2022.
Le nuove scadenze sono differenziate in base al tipo di incentivo e sono indicate in un’apposita tabella pubblicata dal GSE.