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Tutto sulla SCIA edilizia: cos’è e a cosa serve

Leggi la nostra guida sulla SCIA edilizia: scopri cos’è, per quali interventi serve, come presentarla e come si differenzia dalla CILA.
19.02.2025 /
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La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è una comunicazione che va presentata al Comune di competenza prima di avviare determinate opere edilizie. In particolare, sono soggetti a SCIA tutti quei lavori che non rientrano nell’attività di edilizia libera né in quella per cui è necessario il permesso di costruire. Che tu sia un privato intenzionato a svolgere degli interventi in casa, oppure un’impresa di costruzioni, è fondamentale sapere nel dettaglio cos’è la SCIA edilizia, quando va richiesta e quali sono le procedure necessarie per depositarla. Ecco, dunque, la nostra guida.

Cos’è e cosa significa “SCIA edilizia”

SCIA è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, un titolo abilitativo introdotto in Italia dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che consente di avviare specifici interventi edilizi dopo aver presentato al Comune un’apposita segnalazione redatta da un tecnico abilitato. In concreto, permette ai proprietari di immobili di svolgere interventi che non rientrano nell’edilizia libera ma che non richiedono un permesso di costruire o la CILA.

Con la sua entrata in vigore, la SCIA ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività), con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche.

La normativa che disciplina la SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è disciplinata in particolare dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) che indica gli interventi edilizi soggetti a questa comunicazione. In seguito, il cosiddetto “Decreto SCIA 2” (Dlgs 222/2016) ha modificato e ulteriormente chiarito la normativa. La SCIA è inoltre contenuta nell’art. 19 della legge 241/1990 che stabilisce come debba essere completata da attestazioni ed elaborati tecnici che permettano le adeguate verifiche da parte dell’amministrazione competente.

SCIA edilizia: per quali lavori serve?

Secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001, la SCIA è necessaria per interventi di questo tipo:

  • manutenzione straordinaria, nel caso in cui interessino le parti strutturali dell’edificio;
  • restauro e risanamento conservativo, sempre nel caso in cui coinvolgano le parti strutturali;
  • ristrutturazione edilizia che non necessiti del permesso di costruire;
  • varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambiano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma degli edifici vincolati e non portano a una variazione essenziale (in quest’ultimo caso, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e che siano messe in atto dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore).

Alcuni esempi di opere che richiedono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività possono essere la costruzione di scale interne o esterne, il rifacimento di solai, la realizzazione di balconi/terrazzi, la creazione di un pozzo.

In generale, comunque, è sempre fondamentale rivolgersi a degli esperti, anche perché i regolamenti di Regioni e Comuni possono comportare delle differenze rispetto all’ambito applicativo.

Che differenza c’è tra CILA e SCIA

Se la SCIA è necessaria in caso di interventi più rilevanti, che impattano sulle parti strutturali dell’immobile, la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è invece richiesta per interventi più leggeri che non incidono a livello strutturale, come la modifica di tramezzi interni non portanti, l’installazione o sostituzione di servizi tecnologici o di servizi igienico-sanitari.

Che tipi di SCIA esistono?

In questo panorama si possono distinguere varie tipologie di SCIA. Oltre alla SCIA “normale”, quella utilizzata per i lavori di minore entità, esiste infatti la SCIA alternativa al permesso di costruire, detta anche “Super SCIA”, che permette di svolgere opere di rilievo senza la necessità di ottenere il permesso di costruire, snellendo quindi le procedure.

La SCIA unica, invece, serve quando l’intervento richiede l’acquisizione di più SCIA, comunicazioni e notifiche (caso in cui, quindi, si presenta una sola SCIA). Si parla infine di SCIA condizionata nel momento in cui l’attività da svolgere necessita di ottenere ulteriori autorizzazioni o atti di assenso: l’interessato sarà dunque tenuto a presentare le istanze allo Sportello Unico per l’Edilizia insieme alla SCIA.

SCIA tardiva e SCIA in sanatoria

Altre due tipologie di SCIA sono:

  • SCIA tardiva: viene presentata a lavori già iniziati, ma non ancora conclusi.
  • SCIA in sanatoria: si utilizza quando i lavori sono già stati completati, ma non hanno ricevuto la dovuta autorizzazione.

A questo proposito, ricordiamo anche che la normativa legata alla SCIA in sanatoria ha subito importanti modifiche con l’introduzione del Piano Salva Casa (D.L. 69/2024 convertito nella legge 105/2024).

Chi deve presentare la SCIA edilizia?

La SCIA deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ha titolo a richiederla, e deve essere corredata da una relazione tecnica asseverata realizzata da un professionista abilitato che certifichi la conformità del lavoro. Il tutto va presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune competente, in genere per via telematica. È importante sapere che il mancato invio della SCIA comporta, di solito, il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

Come si presenta la SCIA e quali documenti deve contenere

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività va mandata entro l’inizio dei lavori. Il modulo andrà quindi compilato e trasmesso al già citato Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), corredato dei documenti richiesti tra cui, ad esempio, la relazione tecnica asseverata, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, i documenti del richiedente, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, e molti altri.

Una volta presentata la SCIA, i lavori possono cominciare subito, sapendo che l’amministrazione comunale ha 30 giorni di tempo per eseguire i controlli del caso. Qualora emergessero delle problematiche, potrebbe richiedere ulteriori documenti ma anche far sospendere gli interventi. Per questo motivo, molti professionisti consigliano comunque di attendere i 30 giorni prima di cominciare. È importante sapere che il termine dei lavori deve rientrare nei tre anni successivi alla presentazione della SCIA (diversamente, la Segnalazione va effettuata di nuovo) e che anche la comunicazione di fine lavori va consegnata al SUE.

Diverse le tempistiche per la Super SCIA: in questo caso, vista la maggior complessità delle opere, la comunicazione va inviata almeno 30 giorni prima del loro inizio.

Quanto costa la SCIA edilizia?

Il costo della SCIA edilizia di solito comprende l’onorario del professionista che gestisce la redazione del documento, e i diritti di segreteria comunali dovuti per la gestione della pratica, che possono variare da comune a comune.

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