In base alle dimensioni della pertinenza cambia il tipo di autorizzazione necessaria alla sua realizzazione: vediamo di quali si tratta
In Italia, districarsi nel groviglio di autorizzazioni, permessi, leggi e sentenze in ambito di edilizia e urbanistica non è certo semplice, per questo per ogni opera da realizzare o eventualmente da regolarizzare va fatta una valutazione specifica per determinare l’iter autorizzativo necessario, possibilmente avvalendosi del consiglio e della consulenza di professionisti del settore. Questo vale ovviamente anche nel caso in cui si abbia la necessità di realizzare un elemento che si configura come pertinenza di un immobile. In questo articolo facciamo chiarezza su un aspetto in particolare ossia sulla necessità o meno di richiedere il permesso di costruire nel caso di fabbricazione di una pertinenza.
Pertinenza: definizione e caratteristiche
Partiamo dall’individuazione di quello che per legge è considerato pertinenza facendo riferimento all’articolo 817 del Codice Civile che ne contiene definizione e caratteristiche:
“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
La pertinenza è considerata quindi un elemento accessorio rispetto alla cosa principale e deve essere destinata, per un periodo di tempo prolungato, a “servire” la cosa principale stessa, dal punto di vista funzionale o estetico. Questo utilizzo è attribuito alla pertinenza dalla volontà del proprietario o di chi esercita un diritto su di essa come ad esempio l’usufruttuario.
Pertinenza e permesso di costruire
La normativa chiarisce che per realizzare una pertinenza non è necessario richiedere il permesso di costruire se il volume della stessa è inferiore al 20% di quello dell’edificio principale: in questi casi è sufficiente presentare una Scia o una Cila. Diversamente, quindi nel caso di volume superiore a 20%, è necessario il permesso di costruire. Il vincolo volumetrico è quindi fondamentale e riguarda l’aspetto civilistico; c’è poi quello edilizio da tenere in considerazione. Dal punto di vista edilizio dunque diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato che la pertinenza deve essere posta ad assolvere a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, ma non solo, si stabilisce infatti che il manufatto deve possedere altri due requisiti fondamentali: non deve avere un proprio valore di mercato autonomo rispetto all’immobile principale e non deve incidere sul carico urbanistico attraverso la creazione di un nuovo volume.