obbligo fonti rinnovabili 2018

Edifici nuovi o ristrutturati: il 50% del fabbisogno deve derivare da energie rinnovabili

Dal 1° gennaio di quest’anno entra in vigore l’obbligo, per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di coprire metà del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili
16.02.2018 /
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L’obbligo è scattato il 1° gennaio 2018: breve vademecum ed excursus storico-legislativo

Dal 1° gennaio di quest’anno entra in vigore l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili metà del fabbisogno energetic , per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima di arrivare a questo punto partiamo dal principio, ovvero dalla legge che da qualche anno è in vigore in materia di rinnovabili. Parliamo del decreto legislativo n° 28 del 3 marzo 2011 che stabilisce, in attuazione della Direttiva 28/2009 dell’Unione Europea, tutti “gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia”.

Specifichiamo subito, grazie all’Art. 2 del Decreto, che per energia da fonti rinnovabili si intende quella “proveniente da fonti rinnovabili non fossili”, ovvero “energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. Questo decreto stabilisce una lunghissima serie di parametri, regolamenti tecnici e modalità di attuazione della Direttiva Europea in vari ambiti, nell’energia a fini domestici ed abitativi e non solo (si parla ad esempio anche del settore dei trasporti).

Rimaniamo però nel nostro ambito di competenza ed individuiamo nell’articolo 11 la parte del Decreto che ci interessa da vicino. Nel comma 1, si indica che

“i progetti di edifici di nuova costruzione e… di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3”.

Prima di passare all’allegato in questione, ricordiamo che il comma 3 dello stesso articolo specifica che in caso di non osservanza di questo obbligo indicato al comma 1, non si avrà, da parte delle amministrazioni competenti, il rilascio del titolo edilizio.

Arriviamo quindi all’allegato 3, il vero fulcro della normativa, almeno per il settore di nostra competenza. Nell’allegato si indicano i vari passaggi temporali previsti per arrivare all’obbligo attuale. Il legislatore, infatti, ha stabilito una crescita graduale della percentuale di consumi coperti da energie rinnovabili. Questa gradualità è stata pensata per evitare disagi e difficoltà per gli operatori del settore, i cittadini e le amministrazioni, nel raggiungere subito la soglia del 50%. L’allegato specifica che gli impianti di produzione di energia termica debbano essere progettati e realizzati in modo da garantire, con fonti rinnovabili, “il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria” e, contemporaneamente, la somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, somma per la quale stabiliva queste soglie graduali:

  • 20% per richieste di titoli edilizi presentate dal 31/05/2012 al 31/12/2013
  • 35 % per richieste di titoli edilizi presentate dal 01/01/2014 al 31/12/2017
  • 50% per le richieste rilasciate dal 1° gennaio 2018

La soglia del 50%, inizialmente prevista dal decreto per le richieste di titolo abitativo presentate già dal 1° gennaio 2017, è stata poi prorogata all’inizio di quest’anno.

L’allegato specifica che questi obblighi “non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a  sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”. Questa normativa, e quindi la soglia del 50%, non si deve applicare nel caso in cui “l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria”. La norma stabilisce anche un incremento del 10% per gli edifici pubblici, la cui soglia sarà quindi del 60%. L’allegato 3, infine, prevede anche la formula per calcolare la potenza degli impianti che devono essere installati sui tetti e nelle parti comuni degli edifici, al fine di raggiungere le percentuali previste.

Tornando all’articolo 11, il comma 2 ci fornisce un’ultima informazione degna di nota. Si specifica infatti che tutta questa normativa non si applica agli edifici indicati nella Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (introdotto con il decreto legislativo del 22 gennaio 2004). Stiamo parlando sostanzialmente degli edifici esistenti nei nuclei e centri storici (indicati appunto del Codice appena citato) e anche, dice il comma 2, di “quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici”.

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