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Coronavirus e mutui: come funziona la sospensione delle rate

Per chi è titolare di un mutuo c'è la possibilità, in seguito all'emergenza sanitaria, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate.
13.04.2020 /
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Ecco a chi è rivolta questa misura, quali sono i requisiti e come fare domanda

Per chi è titolare di un mutuo l’emergenza sanitaria è in grado di aprire diversi nuovi scenari. Il primo è quello relativo alla possibilità, prevista dal governo, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate. Ma la pandemia di coronavirus ha generato come effetto anche quello dell’abbassamento dei tassi di interesse. Con l’incertezza dei mercati infatti i tassi – soprattutto quelli fissi – hanno preso a scendere per arrivare a percentuali minime. Questo significa che i mutuatari possono approfittare del momento per “guardarsi intorno” e valutare la possibilità di accedere a condizioni di credito migliori. Le strade principali sono due: chiedere alla propria banca una rinegoziazione del mutuo o la surroga del mutuo stesso a un’altra banca. Opzioni che, soprattutto se il tasso a cui siamo vincolati è relativamente alto, possono permetterci di conseguire significativi risparmi.

Coronavirus e sospensione delle rate del mutuo

La possibilità di chiedere la sospensione delle rate del proprio mutuo è una delle misure varate dal governo per arginare gli effetti negativi prodotti, a livello economico e sociale, dall’emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown imposto in tutto il Paese. Il provvedimento è stato attuato ampliando la platea dei possibili beneficiari del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. A partire da marzo 2020 possono dunque fare domanda di sospensione del mutuo anche:

  • i lavoratori dipendenti che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o che hanno avuto una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno subito una riduzione media giornaliera del fatturato rispetto al periodo di riferimento superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019

La durata della sospensione può andare da 6 a 18 mesi e dipende dalla durata della sospensione dell’attività lavorativa o dall’entità della diminuzione del fatturato. È bene sottolineare che, nel periodo di sospensione, gli interessi non vengono a loro volta congelati: è previsto infatti il rimborso del 50% di quelli maturati anche durante la fase di stop al pagamento delle rate mensili.

Condizioni per l’accesso alla sospensione del mutuo

Il primo requisito per vedersi accordata la richiesta di sospendere il pagamento del mutuo è che la riduzione o sospensione lavorativa sia stata determinata “in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”. Esistono poi altre condizioni e tra queste:

  • il mutuo deve essere relativo all’acquisto dell’abitazione principale
  • l’importo del mutuo non può essere superiore ai 250mila euro
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda

Non è richiesta invece la presentazione della certificazione ISEE. La misura è stata estesa anche a chi ha fatto registrare dei ritardi nel pagamento delle rate, ma solo se il ritardo non è superiore a 90 giorni consecutivi.

La domanda

La domanda di sospensione del mutuo può essere scaricata dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e va presentata alla banca corredata di tutta la necessaria documentazione. È proprio la banca che, una volta verificata la regolarità della richiesta, la inoltra a Consap, l’istituto gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui. Consap analizza a sua volta l’ammissibilità della domanda e ha l’ultima parola in merito all’accettazione o meno della stessa: una volta deliberato, informa la banca e spetta infine proprio alla banca comunicare al richiedente l’esito del procedimento. Dal deposito della richiesta alla ricezione del responso possono passare circa 30 giorni. Nel caso di approvazione della domanda di sospensione del mutuo, la banca ha poi altri 30 giorni a disposizione entro i quali è obbligata ad attivare la misura.

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