Imu, locazioni, agevolazioni e il nuovo Bonus Facciate: ecco di cosa si tratta
Il 30 dicembre 2019, al termine del tortuoso e lungo iter parlamentare, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge 160 del 27/12/2019, ovvero la legge di bilancio 2020. Tante le novità contenute nel testo riguardanti vari aspetti e settori dell’economia del nostro Paese. In questo articolo riassumiamo le principali normative inserite nella legge riguardanti il settore di nostra competenza, quello immobiliare ed edile, riservandoci eventuali approfondimenti sui singoli interventi legislativi nel prossimo futuro. In ordine di comma (la legge è composta, come di consueto per le leggi finanziarie, di un solo articolo con numerosissimi commi), indichiamo gli interventi che ci interessano.
Cominciamo con i commi 4 e 5, nei quali si prevede la conferma, per il 2019 (anno fiscale ovviamente) della deducibilità al 50% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Nel successivo comma 6, si conferma al 10% l’aliquota al della cedolare secca che si paga sui canoni delle locazioni di immobili a scopo abitativo con il cosiddetto canone concordato; una decisione che è giunta al termine di un dibattito politico sulla possibilità di alzare l’aliquota fino al 12,5%, ipotesi che alla fine è tramontata definitivamente. Ai commi 70 e 176, si elimina la possibilità, introdotta col precedente “decreto crescita”, dello sconto in fattura in sostituzione della detrazione, che era stato previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismica e per l’installazione degli impianti fotovoltaici. La legge di bilancio 2020 ha mantenuto questa opzione dello sconto in fattura sostitutivo alla detrazione solamente per gli interventi di primo livello, ovvero ristrutturazioni delle parti comuni degli edifici condominiali con un importo minimo di almeno 200.000 euro. Il comma 118 predispone un credito d’imposta per le spese volte ad acquisire e predisporre sistemi di monitoraggio continuativo che serva ad aumentare il livello di sicurezza degli immobili presenti nel territorio. Si tratta di una predisposizione le cui modalità dovranno essere indicate dal Ministero dell’Economia e Finanza con un decreto da approvare nei 90 giorni successivi all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020. I cosiddetti “Bonus ristrutturazioni”, “Ecobonus” e “Bonus mobili”, già previsti dalle precedenti leggi finanziarie ormai da qualche anno, sono stati prorogati a tutto il 2020, secondo quanto indicato nel comma 175, con le stesse modalità già previste per il 2019. Su questo argomento rimandiamo all’articolo nel quale riassumiamo le varie tipologie di interventi detraibili, la percentuali di detrazioni previste, le modalità per richiederle.
Bonus Facciata: novità 2020
Se tutti questi interventi finora elencati sono di fatto proroghe di interventi già effettuati in passato, un’importante novità è invece quella introdotta nei commi 219-224, in cui si parla del cosiddetto “Bonus facciate”. Si tratta della detraibilità del 90% ai fini Irpef per le spese sostenute nel 2020 e relative ad interventi che hanno come obiettivo il recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nei centri storici e nelle parti già urbanizzate, interventi tra i quali sono compresi anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Tutti gli interventi devono essere effettuati sulle cosiddette “strutture opache” della facciata, su balconi, ornamenti e fregi della stessa. La detrazione sarà ripartibile in 10 quote annuali di pari importo. Ulteriore specifica tecnica riguarda i lavori che vanno ad incidere dal punto di vista termico o che riguardano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva di un immobile, perché in questo caso il legislatore prevede che, per essere detraibili, tali interventi soddisfino i requisiti indicati nel decreto del Mise del 26/06/2015 e della tabella 2 allegata al decreto Mise dell’11/03/2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica.
Rivalutazione dei terreni
Altro intervento, in breve, è la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2020, che saranno rivalutabili entro il 30 giugno prossimo, e per i quali è prevista un’aliquota unica e fissa per l’imposta sostitutiva all’11% (comma 693-4). Viene inoltre aumentata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva che si applica alle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni (comma 695). Ultimo in ordine di comma, ma non meno importante, è l’uniformazione definitiva, dal 2020, della Tasi all’Imu. Di fatto, da quest’anno, i contribuenti che pagano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) saranno soggetti alle stesse aliquote dei contribuenti che invece pagano l’Imu, ovvero aliquota allo 0,86%, ma con la discrezionalità dei singoli Comuni di poterla diminuire o addirittura azzerare o, di contro, di poterla innalzare fino all’1,96%. Torna al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente, in cui siano intervenute variazioni che abbiano effetto sulla determinazione dell’imposta.