L’installazione di un ascensore permette di agevolare l’accesso a un edificio, in particolare da parte di disabili o da parte di chi, per varie ragioni, riscontrerebbe delle difficoltà, pensiamo a persone anziane o che soffrono di difficoltà motorie, anche temporanee. Chi ha intenzione di installare un ascensore esterno – opzione scelta ad esempio quando non è possibile collocarlo all’interno – probabilmente si domanda quali siano le regole da rispettare, se ci siano dei permessi da richiedere e come si realizza questo tipo di impianto in un contesto condominiale. Scopriamo di più, dunque, in questo articolo.
Servono dei permessi per installare un ascensore esterno?
Come riporta la testata La Legge per Tutti, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale – in particolare facciamo riferimento alla sentenza n.388/2021 emessa dal Tar della Lombardia – non sarebbe necessario un permesso di costruire per installare un ascensore esterno, ma sarebbe sufficiente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questo genere di intervento, infatti, viene considerato come la realizzazione di un volume tecnico che serve ad apportare un’innovazione all’edificio. Dunque, non rappresenterebbe una costruzione strettamente intesa. Inoltre, per gli ascensori esterni installati in spazi pertinenziali interni non visibili allo spazio pubblico, come chiostrine o giardini interni, non serve l’autorizzazione paesaggistica, che invece è necessaria, con procedura semplificata, quando l’ascensore esterno è visibile dallo spazio pubblico.
In tutti i casi, comunque, prima di affrontare un’opera di questo tipo è fondamentale affidarsi a professionisti per ricevere una consulenza tecnica in merito alle pratiche da svolgere, al rispetto di tutte le normative, alla necessità di richiedere eventuali permessi specifici e alla presenza di possibili vincoli di carattere paesaggistico, storico e artistico. Se l’immobile è sottoposto a determinati vincoli, infatti, possono essere necessarie ulteriori autorizzazioni.
Installazione di un ascensore esterno in condominio: come avviene l’approvazione?
Un altro tema interessante riguarda la maggioranza che serve per approvare l’installazione di un ascensore esterno in un contesto condominiale. Questo tipo di intervento, trattandosi di un’innovazione, necessiterebbe di una delibera sostenuta da un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condòmini e i due terzi del valore del condominio. Trattandosi però di un’opera utile a eliminare le barriere architettoniche, è sufficiente un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’immobile.
L’installazione dell’ascensore, tuttavia, non deve rendere parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento (anche di un solo condòmino) e nemmeno pregiudicare la stabilità, la sicurezza o alterare il decoro architettonico dello stabile. In questi casi, infatti, anche un solo condòmino potrebbe opporsi alla delibera dell’assemblea per farla annullare dal giudice. In situazioni simili, però, secondo il principale orientamento della giurisprudenza, in genere si cerca di trovare un equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte che tenga conto di questioni prioritarie come appunto l’abbattimento delle barriere architettoniche, come si evince da varie sentenze in merito. In particolare, inoltre, un condòmino che ha necessità di installare un ascensore nell’edificio ha la possibilità di realizzarlo a proprie spese anche se gli altri condòmini sono contrari all’intervento.
Ascensore esterno: la distanza dalle finestre
Un’altra questione di rilievo riguarda le distanze da rispettare rispetto alle proprietà contigue. Gli interventi che permettono di abbattere le barriere architettoniche possono infatti essere effettuati in deroga delle norme sulle distanze stabilite dai regolamenti edilizi (art.79 del DPR n. 380/2001 e art. 3 della legge n.13/1963), fatto salvo l’obbligo di rispettare le distanze previste dagli articoli n.873 e n.907 del codice civile se tra l’installazione e i fabbricati altrui non c’è uno spazio o un’area di proprietà o uso comune.
Quali sono le agevolazioni per l’installazione di un ascensore esterno?
Come per altri interventi di tipo edilizio, anche la realizzazione di un ascensore esterno può beneficiare di alcune agevolazioni. Oltre alla possibilità di accedere al Bonus ristrutturazioni, che fino al 31 dicembre 2024 prevede una detrazione Irpef del 50% calcolata su un massimo di spesa di 96.000 (la somma viene restituita in 10 rate annuali di pari importo), l’installazione di un ascensore esterno può usufruire del Bonus barriere architettoniche.
Quest’ultimo, valido fino al 31 dicembre 2025, consiste in una detrazione pari al 75% da calcolare su un massimale di spesa diverso in base al tipo di edificio (la detrazione, in questo caso, viene suddivisa in 5 rati annuali dello stesso importo), inoltre per poterne usufruire, l’opera deve rispettare i requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989. Per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche resta anche l’opportunità di utilizzare il Superbonus 2024 (oggi al 70%), ma solo come interventi “trainati”, dunque effettuati congiuntamente a quelli cosiddetti “trainanti”.
L’installazione di un ascensore esterno può essere quindi un’opportunità importante per favorire l’accesso a un edificio. Trattandosi di una materia complessa con varie regole e questioni da considerare, specialmente in un condominio, è fondamentale affidarsi alla consulenza di tecnici esperti per valutare il progetto da realizzare, conoscere tutte le normative da rispettare e, non meno importante, le agevolazioni di cui è possibile fruire.