Autorizzazione necessarie, interventi ammessi, deroghe e vincoli: accedere al Superbonus 110% si fa più semplice
Una misura potenzialmente utile ed efficace nell’incentivare interventi di recupero del patrimonio degli immobili privati e anche nel promuovere la ripresa del settore edilizio, ma troppo complessa e vincolata per riuscire ad essere adottata su larga scala. Un’opera di semplificazione del Superbonus 110% è stata a lungo richiesta da tecnici del settore e associazioni di categoria ed è arrivata attraverso diversi provvedimenti tra i quali in particolare il recente Decreto Legge n. 77/2021 anche conosciuto come decreto Semplificazioni bis che è intervenuto su numerosi aspetti relativi a questa importante agevolazioni, in particolare sulla questione della Cila, in riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e introducendo estensioni e deroghe alle caratteristiche degli interventi e alle tipologie di immobili ammessi al bonus.
Cila semplificata
Una delle principali modifiche introdotte riguarda l’autorizzazione richiesta: in particolare per realizzare interventi agevolati con la detrazione fiscale del 110% basta presentare comunicazione di inizio lavori asseverata, la Cila, facendo riferimento a un nuovo modello semplificato e senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo. In caso di varianti al progetto introdotte in corso d’opera, queste potranno essere comunicate a fine lavori attraverso la presentazione di un’integrazione della Cila già depositata. Tra le novità anche il fatto che non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Segnalazione certificata di agibilità. Inoltre è stato stabilito che, in caso di opere rientranti nella categoria di edilizia libera, nella Cila è richiesta soltanto la descrizione dell’intervento. Viene disposto anche che la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo, ma “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Barriere architettoniche
Le modifiche introdotte consentono l’accesso al Superbonus per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, ma a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi di miglioramento antisismico previsti dall’agevolazione.
Nuove categorie catastali
Il Superbonus 110% è stato esteso anche alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 che comprendono collegi, convitti, ricoveri, conventi, caserme, case di cura e ospedali. È necessario tuttavia che i proprietari di questi immobili rispettino determinati requisiti.
Deroga distanze per cappotto termico
“Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi”. Questo significa che per il rispetto delle distanze minime tra edifici previste dall’articolo 873 del codice civile non si conteggia il maggiore spessore dovuto all’installazione del cappotto termico.
Prima casa e trasferimento residenza
Ancora un’importante novità riguarda chi acquista una prima casa usufruendo delle relative agevolazioni, nel caso in cui l’immobile sia oggetto di interventi di ristrutturazione con Superbonus 110. In questo caso, secondo quanto disposto dal decreto Semplificazioni bis, l’acquirente ha 30 mesi di tempo, e non solo 18, per trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.