Casi, modalità e normative di riferimento per l’accesso alla nuova detrazione
Il Bonus Facciata è una nuova misura introdotta dal Governo. Di questa agevolazione avevamo già parlato in poche righe in un articolo precedente in cui si illustravano le principali novità introdotte dalla Legge n°160/2019, ovvero la legge di Bilancio 2020. Essendo però una novità assoluta, introdotta proprio da quest’anno nel nostro settore di competenza, andiamo in questo articolo ad analizzarlo più specificamente.
Partiamo dal testo della legge che, nell’art.1 comma 219 recita
“per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n° 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%”.
Ecco quindi l’introduzione di una detrazione Irpef addirittura al 90% per i lavori appena elencati ed afferenti agli edifici ubicati nelle zona A e B che, secondo il decreto 1444 /1968 del MiSE, citato nel comma 219, sono tutti gli agglomerati urbani di carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale, ovvero i centri storici, ma anche le aree attorno ad essi che, a seconda dei differenti Comuni, possono essere considerati parte integrante ed attiva degli agglomerati stessi, ed infine anche le parti di territorio diverse da quelle appena descritte, purché siano edificate, anche solo in maniera parziale.
Nel successivo comma 220 si specifica una questione tecnica, che riportiamo per completezza di informazioni ma sulla quale, vista l’elevata specificità del tema, non ci dilungheremo ulteriormente. Si parla infatti dei casi in cui gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma che invece siano interventi dal punto di vista termico o che interessino “oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”. In questo caso, per accedere alla detrazione, i lavori devono attenersi a determinati requisiti indicati in alcuni Decreti del Mi.S.E. indicati nello stesso comma 220, al quale rimandiamo gli interessati per un approfondimento ulteriore. Nel comma 221 si precisa che il Bonus Facciate è previsto per gli interventi che riguardino esclusivamente le strutture opache della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi.
Come si accede al Bonus Facciata
Lo indica il comma 222 in cui si indica che “la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”. I due commi finali relativi al bonus facciata, 223 e 224 indicano che, per queste detrazioni, si applica il regolamento previsto dal decreto del Mi.S.E. del 18/02/1998 (comma 223, consultabile per ulteriori informazioni su questo tema tecnico) e che (comma 224) per sostenere queste spese lo Stato prevede un aumento dei Fondi per interventi strutturali di politica economica, previsto già da una quindicina di anni nel nostro ordinamento. Nel comma stesso sono indicate anche, nello specifico, le somme stanziate dal Governo stesso, ovvero +0,5 milioni di euro per l’anno 2020, +5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.