Pdc, Cila o edilizia libera? Facciamo chiarezza in merito alla realizzazione o installazione di un barbecue in giardino o nel terrazzo
Tra primavera, estate e autunno, il periodo nel corso del quale è possibile sfruttare il barbecue è abbastanza lungo. Tanti, durante i mesi nei quali si possono vivere gli spazi all’aperto per mangiare – e anche per cucinare – amano fare delle grigliate in famiglia o con gli amici. Per queste occasioni, un’alternativa più funzionale e più comoda delle griglie e dei barbecue mobili è rappresentata dai barbecue in muratura che possono essere realizzati in loco oppure acquistati prefabbricati e solamente installati a terra. Prima di mettersi all’opera tuttavia è bene avere le idee chiare sulla necessità di richiedere un’autorizzazione – ed eventualmente quale – per istituire un barbecue in muratura su uno spazio esterno della propria abitazione.
Barbecue in muratura: è necessario il Permesso di costruire?
Per installare un barbecue in muratura in giardino non è necessario il Permesso di costruire. La normativa in materia stabilisce infatti che questo tipo di elemento sia tra quelli che rientrano nell’edilizia libera: per istituirne uno in giardino o nel terrazzo non occorre quindi nessuna autorizzazione. A chiarirlo è il Glossario dell’Edilizia Libera, un elenco delle opere che possono essere realizzate senza chiedere alcun permesso. Il documento, allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, inserisce tra quelle in edilizia libera l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di opere per arredo da giardino, ricomprendendo tra queste anche i barbecue in muratura. Diverso è il caso se il barbecue è ancorato in maniera permanente al suolo: in questo caso può essere necessario presentare la Cila – Comunicazione di inizio lavori asseverata. A ribadirlo è stato di recente il TAR di Salerno con la sentenza 1964 del 20 settembre 2021 nella quale ha stabilito che un barbecue abusivo oggetto di un ordine comunale di demolizione non poteva essere abbattuto perché per la realizzazione dello stesso non occorreva il Pdc, ma la Cila, la mancata presentazione della quale non comporta la demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria.
Barbecue: quando è necessario il Pdc
Diversamente si è espresso invece nel 2019 il Tar di Catanzaro in merito all’ordine di demolizione di un barbecue che in realtà veniva definito, nella sentenza 701 del 9 aprile, come una “zona barbecue”: “un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti con struttura portante in parte in muratura di blocchetti di cemento e in parte in mattoni pieni, con sovrastante amianto di copertura di tegole, di dimensione esterne pari a mt. 4,50 per 1,60 ed altezza alla gronda di mt. 1,98 e al colmo mt.2,50”. “Essa determina – ha dichiarato il Tar – all’evidenza, una rilevante alterazione della sagoma e del prospetto dell’edificio principale, con la conseguenza che deve escludersene la configurazione in termini pertinenza”. Quest’opera, non avendo dunque la natura di semplice barbecue in muratura ma appunto di zona barbecue più ampia e strutturata, richiedeva la presentazione in Comune del Permesso di Costruire, per questo il Tar ha rigettato il ricorso del privato contro l’ordinanza di demolizione del Comune.