autorizzazione paesaggistica semplificata 2017

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata: cosa cambia con la nuova normativa

Nuove procedure per snellire l’iter per le autorizzazioni ai lavori edilizi da eseguire nelle zone sotto tutela del Ministero dei Beni Culturali
14.06.2017 /
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Il dettaglio del DPR 31/2017, in vigore dal 6 aprile, che ha modificato l’iter per gli interventi su beni vincolati dal Mibact.

 

Importanti novità nel settore edilizio per gli interventi in zone sotto tutela del Ministero dei Beni Culturali. Grazie infatti all’introduzione delle norme per l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, regolamentate dal Decreto DPR 31/2017, entrato in vigore il 6 aprile scorso, il Governo ha stabilito nuove procedure atte a snellire l’iter amministrativo per le autorizzazioni ai lavori edilizi da eseguire nelle zone in questione.

 

COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO

Per comprendere che cosa cambi rispetto alle norme stabilite nel Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004, attraverso il quale si regolamentava il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, bisogna partire dalla definizione di “Autorizzazione Paesaggistica”. Secondo il Decreto del 2004, per “Autorizzazione Paesaggistica” si intendeva la richiesta da avanzare agli enti competenti per poter intervenire con lavori di edilizia su immobili sottoposti a vincolo ambientale o insistenti su aree soggette a vincolo. Tale autorizzazione era obbligatoria, affinché gli enti potessero verificare la compatibilità paesaggistica di ogni intervento.

L’intento del Governo attuale è quello di semplificare questo processo per rendere più snello l’avvio dei lavori, indicando nello specifico i casi in cui questa semplificazione sia possibile.

 

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Il DPR 31/2017 stabilisce infatti le nuove procedure da seguire in caso di attività edilizie nei territori soggetti a vincolo da parte del MIBACT, differenziandole in tre grandi categorie:

  • Intervento libero ovvero “categorie di interventi ed opere… esonerate dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata”. Di fatto, per questi interventi non sarà necessario presentare alcuna richiesta o documentazione agli enti competenti
  • Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, cioè interventi di lieve entità per i quali è necessario presentare una richiesta, ma il cui iter sarà più rapido e semplice rispetto a quello precedentemente in vigore. Tale “procedimento… si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente”
  • Autorizzazione Paesaggistica ordinaria: per gli interventi di entità maggiore è previsto un iter più lungo, che di fatto coincide con l’iter stabilito nel precedente Decreto del 2004. In questo caso, “l’esecuzione di lavori è subordinata… ad autorizzazione del soprintendente”. L’autorizzazione “è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza”, salvo casi in cui la “soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi….”

Il Decreto stabilisce ben 31 tipologie di interventi liberi e 42 interventi che richiedano l’autorizzazione semplificata. Qui di seguito vediamo alcuni casi interessanti, mentre per l’elenco completo, si fa riferimento rispettivamente agli Allegati A e B del Decreto stesso.

Tra le tipologie di intervento esonerate da qualsiasi genere di autorizzazione segnaliamo:

  • “opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici”
  • “interventi sui prospetti e le coperture degli edifici, purchè eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”
  • gli interventi atti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a patto che non si realizzino opere che ne modifichino la sagoma esterna
  • interventi di miglioramento statico dell’edificio, anche in funzione dei criteri anti-sismici
  • interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche
  • installazione di climatizzatori, pannelli solari, micro-generatori eolici (interventi regolamentati dettagliatamente nell’Allegato A del Decreto)
  • tutta una serie di interventi interni ed esterni volti al miglioramento della struttura e realizzati su varie parti dell’edificio e non solo (giardini, alvei di fiumi, cimiteri, ecc)
  • interventi di abbattimento, demolizione e/o ripristino allo stato originario di luoghi soggetti ad abusi edilizi

Ci sono poi le 42 fattispecie di intervento per le quali il Decreto prevede sì l’autorizzazione, ma quella Semplificata, essendo interventi di “lieve entità”. Tra queste fattispecie ci sono ad esempio:

  • interventi che portino ad un incremento di volume non superiore al 10% della volumetria originaria, e comunque non superiori a 100 mc, sempre se “eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle fimiture esistenti”
  • realizzazione o modifica di aperture o  finestre a tetto, sempre nel rispetto delle caratteristiche suindicate
  • interventi su prospetti e coperture che  modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio, solo in determinati casi (elencati ai punti 3 e 4 dell’Allegato B)
  • interventi atti a superare le barriere architettoniche, a migliorare i criteri anti-sismici, e a migliorare l’efficienza energetica, in casi specifici diversi da quelli già indicati come interventi liberi (si veda anche in questo caso l’Allegato B)
  • “interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in  genere, privi  di  interesse  architettonico, storico o testimoniale”
  • varie tipologie di interventi, interni ed esterni, volti a migliorare la struttura

In molti casi, nell’Allegato B si parla di interventi sulle stesse parti dell’edificio o dell’area circostante, già indicati come interventi liberi nell’Allegato A. Ciò che cambia è, di fatto, l’entità dell’intervento su quelle specifiche parti. Nei casi dell’Allegato B il legislatore prevede che l’intervento debba essere autorizzato dall’ente competente, seppur in forma semplificata.

Per tutte le tipologie non espressamente indicate in questi due Allegati, il Decreto stabilisce, per esclusione, che debba valere l’iter precedente, ovvero l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria.

 

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL DPR 31/2017

In conclusione, bisogna affrontare un nodo procedurale, sciolto dal Mibact con la Circolare 15 del 2017.

La questione riguarda il momento di entrata in vigore della nuova normativa semplificata, nonché i procedimenti pendenti, ovvero gli iter già avviati con procedure diverse da quelle richieste dalla nuova legge. Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle nuove norme, la Circolare stabilisce che ci sia “efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione”.

Per quanto concerne invece i procedimenti pendenti, essi dovranno uniformarsi alla nuova normativa. Questo perché per essi “trova applicazione… il principio generale tempus regit actum, in base al quale ciascun atto… deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato”.

Nella Circolare sono poi indicate 3 precise e dettagliate eccezioni a questo principio (si veda il testo completo).

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