agevolazioni prima casa 2022

Agevolazioni prima casa nel Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha allungato fino al 31 marzo il periodo di sospensione per le scadenze del bonus prima casa.
04.05.2022 /
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Il provvedimento ha ulteriormente esteso la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa

La pandemia ha comportato diverse misure straordinarie da parte dei governi finalizzate a facilitare famiglie e imprese nell’affrontare un periodo particolarmente complesso anche dal punto di vista economico e sociale. Tra i provvedimenti previsti, anche le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono state oggetto di momentanea modifica: in particolare i termini legati al bonus sono stati sospesi per concedere più tempo ai cittadini per gli adempimenti necessari. L’ultimo intervento in materia è stato quello del cosiddetto Decreto Milleproroghe 2022 (legge 25 febbraio 2022, n. 15) che ha allungato fino al 31 marzo il periodo di sospensione per le scadenze del bonus prima casa.

Decreto Milleproroghe 2022 e agevolazioni prima casa

I termini per accedere alle agevolazioni prima casa sono dapprima stati sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020: un provvedimento attuato per far fronte alle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari causate dall’emergenza epidemiologica. In seguito la sospensione è stata allungata anche all’anno successivo e quindi fino al 31 dicembre 2021. La più recente novità è quella prevista appunto dal Decreto Milleproroghe 2022 che ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione prorogandolo al 31 marzo dell’anno corrente. A intervenire sull’argomento è stata anche l’Agenzia delle Entrate che, nella Circolare n. 8/E del 29 marzo 2022, ha fornito importanti chiarimenti. In particolare il documento spiega che la sospensione resta valida anche nel periodo compreso tra il primo gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.

Quali sono i termini sospesi

Per capire quali sono i termini relativi alle agevolazioni prima casa che risultano sospesi fino al 31 marzo 2022 – e la cui decorrenza è ripresa quindi solo a partire dal primo aprile dell’anno in corso – è necessario fare e riferimenti alla Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020. Si tratta in particolare:

  • del periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui questa si trova
  • del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha venduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale
  • del termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che “nel caso in cui il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo sopra indicato (1° gennaio – 28 febbraio 2022, ossia prima della proroga dei termini di sospensione, disposta, come detto, con la legge n. 15 del 2022), abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, si ritiene che esso maturi il diritto al rimborso delle stesse. Resta fermo che solo il superamento dei termini previsti senza che si sia verificata alcuna causa di decadenza determina la definitività della spettanza dell’agevolazione di cui trattasi”.

Alcuni esempi

Per chiarire in maniera più efficace le nuove tempistiche così come modificate dall’ulteriore estensione della sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa prevista dal Decreto Milleproroghe 2022, si riportano alcuni esempi proposti dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso ad esempio di acquisto con impegno dell’acquirente a trasferire la propria residenza nel comune in cui si trova l’abitazione acquistata, il termine di 18 mesi è sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022. Pertanto se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso dal 23 febbraio 2020 e ricomincia a decorrere il 1° aprile 2022: per un acquisto effettuato il 23 gennaio 2020, il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31 agosto 2023. Se invece l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, il termine inizierà a decorrere dal primo aprile 2022 e scadrà quindi il primo ottobre 2023. Se l’immobile viene acquisito successivamente al 31 marzo 2022, il decorso del termine di decadenza seguirà le regole ordinarie.

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