Degli interventi dell’Agenzia delle Entrate su casi specifici manifestano la ratio in merito a ritardi legati alla detrazione degli interessi passivi del mutuo e causati dall’emergenza sanitaria
L’Agenzia delle Entrate, recentemente, è intervenuta su due interpelli riguardanti entrambi la detrazione degli interessi passivi del mutuo e il mancato rispetto delle tempistiche dovuto all’emergenza Covid19 che si è verificata nell’ultimo anno in Italia.
Nel primo caso, esposto nella risposta n° 6 del 5 gennaio 2021, si parla di un contribuente che ha acquistato un appartamento nell’agosto 2018 con l’intenzione di farlo diventare abitazione principale (prima casa) dopo i lavori di ristrutturazione e sul quale quindi intende usufruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario, prevista nell’art.15, comma 1, lettera b) del TUIR, in cui si legge che “nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia… la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto”. Il contribuente non ha potuto rispettare questo termine, che scadeva il 10 agosto 2020, a causa dell’emergenza dovuta al Covid19, che ha provocato interruzioni lunghe e numerosi rallentamenti nei lavori; visto che questi ritardi sono dovuti a causa di forza maggiore, essi hanno impedito all’istante di adempiere alla legge, ma hanno anche impedito la decadenza dei termini previsti dalla legge stessa in base a quanto indicato nell’art. 24 del dl 23/2020, che ha sospeso dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020 i termini relativi alle agevolazioni prima casa. Di fatto, il contribuente, chiedendo di applicare questa normativa, sostiene di poter esercitare la facoltà di detrarre gli interessi passivi a decorrere dalla data in cui l’immobile diventerà sua prima casa o comunque entro il 19 giugno 2021, termine stabilito in base all’applicazione del succitato articolo 24.
Nella risposta n° 8 sempre del 5 gennaio 2021, invece, a rivolgersi all’Agenzia è un contribuente che ha acquistato un immobile nel maggio 2019 stipulando un mutuo, e che anche in questo caso vuole adibirla ad abitazione principale. Il contribuente sostiene che, per legge, per poter godere della detrazione degli interessi passivi sul mutuo, egli avrebbe dovuto effettuare il trasferimento della residenza nella nuova casa entro i 12 mesi successivi all’acquisto della stessa. Il lockdown della primavera scorsa dovuto all’emergenza Coronavirus gli ha impedito di effettuare questa pratica fino al 29 giugno 2020, quindi oltre la decorrenza dei termini. L’istante ritiene però di poter godere comunque di questa agevolazione fiscale, appellandosi anch’egli, come il contribuente del caso precedentemente esposto, alla causa di forza maggiore e all’art 24 del dl 23/2020.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, per entrambi gli interpelli, ha stabilito che rientrino tra i casi in cui ricorra il principio di causa di forza maggiore. Questo principio si verifica quando sopraggiunge un impedimento oggettivo imprevedibile e inevitabile, come ad esempio una pandemia, e quando questo impedimento risulti essere un ostacolo oggettivo ed insuperabile nell’adempiere ad un obbligo di legge, ostacolo che non sia imputabile alla parte obbligata, ovvero ai due contribuenti istanti, in questo caso. Inoltre, l’Agenzia ricorda anche che il trasferimento della residenza nella “prima casa”, per essere effettivo, richiede il completamento di una serie di azioni (come il trasloco, l’acquisto di mobili, il trasferimento delle persone dalla vecchia casa alla nuova) che durante la prima fase della pandemia, nella primavera scorsa, furono vietate per legge dai primi due Dpcm del 23/02/2020 e del 09/03/2020 per il periodo compreso dal 23 febbraio al 2 giugno 2020.
Per questo, l’Agenzia certifica, per il primo caso in esame, che l’istante può effettivamente accedere alla detrazione degli interessi passivi del mutuo, a patto che l’immobile diventi ufficialmente la residenza abituale entro un tempo pari a 24 mesi dal rogito, ai quali si deve però aggiungere un numero di giorni pari al periodo sopra indicato intercorso tra il 23 febbraio ed il 2 giugno. Questo perché “la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile”, e quindi ai 24 mesi previsti per legge va necessariamente aggiunta una proroga di durata uguale al periodo in cui la causa di forza maggiore si è verificata.
Per il secondo caso in esame invece il contribuente, avendo acquistato la casa il 29 maggio 2019, avrebbe dovuto spostarci la residenza entro i 12 mesi successivi, ovvero entro il 29 maggio 2020, invece lo spostamento è avvenuto il 29 giugno, con un mese di ritardo, a causa delle “interruzioni della operatività dei comuni determinata” dal lockdown. Anche questa fattispecie è ascrivibile alle cause di forza maggiore, intesa come impedimento oggettivo imprevedibile e non imputabile al soggetto. Va infatti considerato che anche in questo caso la causa di forza maggiore è intervenuta “in pendenza del termine entro cui” effettuare il trasferimento di proprietà, cioè durante quei 12 mesi appena citati. Anche in questo caso quindi il contribuente può accedere alla detrazione degli interessi passivi “a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, maggiorato del periodo” di esistenza della causa di forza maggiore (23 febbraio-2 giugno) e anche a patto che “sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo”.
In entrambe le risposte, l’Agenzia specifica che in questi casi non è applicabile, come invece sostenuto dai contribuenti, l’art. 24 del Dl 23/2020, che ha sospeso i termini delle agevolazioni prima casa per il periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno.
La non applicabilità deriva dal fatto che questa norma non include tra i termini sospesi quelli in oggetto nei due casi, ma solo quelli previsti da altre leggi in materia di imposta di registro. L’articolo 24, invece, è una norma eccezionale, che quindi va interpretata in senso stretto, senza estenderla oltre i casi e i tempi indicati nella stessa.