Importanti novità per il Superbonus che è stato prorogato alla prima metà del 2022 e ampliato
Il cosiddetto “Superbonus”, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 119 del Dl 34/2020, comunemente conosciuto come “decreto Rilancio”, è stato oggetto di novità contenute nell’art. 1, commi 66-67-68 della legge di Bilancio, la n° 178/2020, approvata negli ultimi giorni dell’anno solare appena conclusosi: la legge ha infatti prorogato il periodo di validità di questa agevolazione fiscale e ha introdotto alcune importanti novità che sintetizziamo in questo articolo.
Proroga del Superbonus al 30 giugno 2022: modalità e ambito di applicazione
Il Superbonus, ovvero la detrazione del 110% per gli interventi elencati negli artt. 119 e successivi del dl “Rilancio”, è stato prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (nel dl Rilancio il termine era il 31 dicembre 2021), per:
- gli interventi di efficientamento energetico, ovvero:
- il cosiddetto “cappotto termico” ovvero l’isolamento termico sugli involucri riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare con ingresso indipendente che si trova in edifici plurifamiliari
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale nelle parti comuni, negli edifici unifamiliari con ingresso indipendente
- gli interventi di adeguamento degli edifici alle normative antisismiche
La detrazione va divisa tra tutti gli aventi diritto in cinque quote annuali di parti importo, per le spese fatte fino a fine 2021, e in quattro quote annuali, sempre di pari importo, per la parte di spesa che sarà effettuata nel primo semestre del 2022. Per gli IACP, gli Istituti Autonomi di Case Popolari, e altri enti simili, il Superbonus è stato prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, e in questo caso la parte di spesa effettuata nel secondo semestre del 2022 sarà divisa sempre in quattro quote annuali di pari importo. La novità, oltre all’allungamento dei tempi, è però legata all’avanzamento dei lavori, che può portare ad un’ulteriore proroga del Superbonus in questi casi:
- per gli interventi in un condominio, al 30 giugno 2022, se i lavori hanno raggiunto un SAL (Stato di Avanzamento Lavori) almeno del 60%, il Superbonus al 110% varrà anche per le spese sostenute nel secondo semestre 2022, quindi fino al 31 dicembre di quell’anno
- per gli interventi degli Enti delle case popolari, se il SAL è al 60% al 31 dicembre 2022, ci sarà Superbonus anche per la quota spesa nel semestre successivo, ovvero fino al 30 giugno 2023
Queste proroghe avranno però efficacia solo previa approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Ampliamento del raggio di applicazione del Superbonus
La legge di bilancio ha allargato l’accesso al Superbonus ad alcune fattispecie giuridiche precedentemente escluse. Ecco quali sono:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale, per quanto riguarda gli interventi su edifici composti da 2, 3 o 4 unità immobiliari, a patto che siano accatastante distintamente l’una dall’altra, anche se tutte di proprietà di un unico soggetto, purché sia, appunto, persona fisica
- i lavori per coibentare un tetto, senza limitare il concetto di “superficie disperdente” solo al locale sottotetto eventualmente presente
- gli edifici privi di APE (Attestato di Prestazione Energetica) perché mancanti della copertura di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a patto che, a fine lavori, raggiungano la classe energetica di fascia A come minimo, e che siano stati fatti anche lavori di isolamento termico sugli involucri
- i lavori per eliminare le barriere architettoniche, anche se realizzati a vantaggio di persone over 65 anni; sono ammessi al Superbonus se realizzati assieme ai cosiddetti “lavori trainanti”, ovvero quelli elencati ad inizio articolo (cappotto termico, sostituzione impianto riscaldamento invernale, misure antisismiche)
- i lavori di ricostruzione di fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dai sismi avvenuti dopo il 2008 che siano stati dichiarati in stato d’emergenza. In questo caso i limiti di spesa previsti per l’accesso all’Ecobonus e al Sismabonus fino al 30/06/2022 sono stati aumentati del 50%: ovviamente, in questi casi, il Superbonus per i lavori antisismici spetta solo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture di pertinenza degli edifici, come i garage, e non solo per l’installazione sugli edifici principali (come indicato nel Dl “Rilancio”)
Nuovi limiti per l’installazione delle colonnine elettriche
Per i lavori di installazione delle colonnine per la ricariche dei veicoli elettrici negli edifici il Superbonus era già previsto se questi interventi erano realizzati insieme a uno dei cosiddetti “lavori trainanti”. Ora sono stati fissati tre limiti di spesa per l’agevolazione, limiti applicabili solo per i lavori ancora da iniziare (per quelli in corso valgono ovviamente le disposizioni del Dl “Rilancio”). I limiti sono:
- 2.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o per i condomìni che installino fino a 8 colonnine
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che installino più di 8 colonnine
Alternative alla fruizione diretta del Superbonus
Queste misure alternative alla fruizione diretta dell’agevolazione fiscale erano previste già per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. La legge di Bilancio ha previsto queste forme alternative, ovviamente, anche per le spese sostenute nel 2022. Le alternative all’utilizzo diretto della detrazione al 110% sono due:
- il contributo, inteso come sconto sul corrispettivo dovuto, fino a una cifra massima pari al corrispettivo stesso, che viene anticipato dai fornitori che hanno realizzato i lavori, i quali poi lo recupereranno come credito d’imposta pari alla detrazione spettante, e che potranno a loro volta cedere ulteriormente il credito d’imposta ad altri soggetti compresi banche, istituti di credito ed altri intermediari finanziari
- la cessione del credito d’imposta pari all’intera somma detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche, istituti di credito ed altri intermediari finanziari