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Superbonus ammesso per “fabbricati collabenti” e per interventi su Erp

Superbonus 110%: è ammesso per “fabbricati collabenti” e per interventi su Erp, Edilizia Residenziale Pubblica?
24.03.2021 /
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Dall’Agenzia delle Entrate due indicazioni sull’ambito di applicazione della maxi-detrazione del 110%

Con la risposta n° 161 dell’8 marzo 2021 l’Agenzia è stata chiamata a risolvere il quesito posto da un proprietario di un immobile di categoria F/2, ovvero un fabbricato collabente allo stato rustico, sottoposto a vincolo paesaggistico e sito all’interno di un Parco Nazionale. Il fabbricato risulta gravemente danneggiato e parzialmente diroccato, non ha infissi e ha muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati quindi è impossibile dare prova del tipo di riscaldamento esistente una volta (presumibilmente una stufa a legna). Il contribuente istante vuole realizzare dei lavori di ristrutturazione, tra cui nello specifico quelli che riguardano la realizzazione di un cappotto termico, l’installazione di una caldaia a biomassa, di pannelli solari fotovoltaici e termici, e ritiene di poter usufruire, per questi interventi, del Superbonus, in quanto l’esito finale della ristrutturazione porterà a un miglioramento energetico quantificabile a più di 2 classi.

L’Agenzia delle Entrate, dopo una lunga analisi dei vari riferimenti normativi in merito, risponde positivamente all’istante, considerando infatti gli interventi in questione ascrivibili a quelli antisismici e di efficienza energetica, quindi rientranti tra i lavori di manutenzione straordinaria previsti nell’art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n° 380/2001, sui quali si può quindi applicare il Superbonus, posto che siano ovviamente rispettate tutte le altre condizioni previste dalla legge. Dopo aver avuto il parere dell’Enea infine l’Agenzia stabilisce che, per i lavori di efficientamento energetico, esclusi quelli per installare i collettori solari per produrre acqua calda e i generatori a biomassa, è necessario per l’istante attestare con una relazione tecnica l’esistenza di un precedente impianto atto a riscaldare gli ambienti, e che quindi in questo caso il contribuente non dovrà produrre l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) iniziale.

Sempre l’8 marzo 2021, con la risposta n° 162, l’Agenzia è stata chiamata a rispondere a un ente pubblico di servizio, ausiliario della Regione e dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, il quale gestisce il patrimonio di edilizia sociale, svolgendo di fatto le attività tipiche degli ex IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari). L’ente dichiara di voler realizzare interventi di efficientamento energetico e di miglioramento antisismico su alcuni immobili che ha in gestione, adibiti a ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e di proprietà di un consorzio di Comuni. Per questi lavori, l’ente ritiene di poter beneficiare del Superbonus al 110%, optando per lo sconto in fattura o cessione del credito, in quanto ha funzioni e competenze propri degli IACP, inoltre il consorzio di Comuni per cui gestisce tali immobili è assimilabile ai comuni cui si fa riferimento nella normativa.

L’Agenzia ricorda che, nell’art. 119 del Decreto Rilancio che ha introdotto nel nostro ordinamento il Superbonus, al comma 9 si indica che le disposizioni che disciplinano i tipi di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti per l’accesso alla detrazione si applicano anche alle spese fatte dagli IACP per interventi su immobili di loro proprietà oppure gestiti per conto dei comuni e adibiti a ERP. Dopo la consueta analisi della normativa vigente in merito, l’Agenzia giunge alla conclusione che l’ente istante “possa beneficiare dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad ERP, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione” del Superbonus, “la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni”.

Quindi, nel caso specifico, visto che l’ente specifica che il consorzio è costituito dai Comuni soci proprietari degli immobili “che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all’interno del consorzio stesso”, l’Agenzia afferma che il Superbonus “spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili… di proprietà del predetto consorzio di Comuni”. L’istante potrà inoltre optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente all’intero importo della detrazione spettante.

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