Nel Decreto “Rilancio” previste super agevolazioni per alcuni interventi di riqualificazione energetica e miglioramento delle strutture antisismiche
Il recente Decreto legge 23 del 19 maggio 2020, comunemente denominato “Decreto Rilancio” ha modificato alcune normative relative ai vantaggi fiscali per i cosiddetti Ecobonus e Sismabonus, rendendo di fatto ancora più conveniente la realizzazione di determinati interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili. Come introduzione generale, possiamo dire che il Governo ha inteso modificare decisamente al rialzo i benefici fiscali di questo tipo, portando le detrazioni Irpef previste dalla normativa fino al 110%, limitando però questo vantaggio solo a determinati tipi di interventi e per le sole spese sostenute e documentate nel periodo tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, e dimezzando il periodo di recupero della detrazione, che passa dalle 10 rate annuali di pari importo alle 5 rate annuali, sempre di pari importo. Il legislatore ha infine introdotto la possibilità della trasformazione della detrazione in credito d’imposta o di sconto per l’importo della detrazione stessa. Vediamo nel dettaglio quali siano gli interventi per i quali sono state introdotte queste super agevolazioni.
Cappotti termici
Il comma 1, lettera a) dell’articolo 119 innalza al 110% la percentuale delle detrazioni in caso di “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”. Parliamo dei cosiddetti “cappotti termici”, capaci di riparare l’edificio dal freddo invernale e dal caldo estivo. L’ammontare della detrazione si calcola su un massimo di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero degli appartamenti presenti nell’edificio e i materiali isolanti devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Riscaldamento centralizzato
La maxi agevolazione è prevista anche per gli “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione… a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici… e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione”. In questo caso il tetto massimo della detrazione è una spesa di 30.000 euro, sempre da moltiplicarsi per il numero di unità immobiliari presenti nell’edificio, spesa che può includere anche lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto.
Riscaldamento autonomo
La lettera c) introduce lo stesso tipo di agevolazione per gli interventi uguali a quelli previsti dalla lettera b, ma applicati non all’intero edificio, quindi su un impianto di climatizzazione non centralizzato, bensì sulla singola unità immobiliare, quindi su un impianto di riscaldamento autonomo. Le caratteristiche dell’impianto devono essere le stesse descritte al paragrafo precedente, così come la soglia di spesa è la stessa, 30.000 euro, e sono incluse nell’agevolazione anche i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi a maggiorazione condizionata
Si tratta di tutti gli interventi previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013 a cui era quindi già applicabile la detrazione definita Ecobonus e ai quali oggi si applica l’aliquota super maggiorata del 110%, a condizione che, come indicato nel comma 2 dell’Art.119 del Dl Rilancio, questi interventi siano effettuati contestualmente ad almeno uno dei lavori previsti dal comma 1 dello stesso articolo, rimanendo validi i limiti di spesa previsti nel testo del 2013. Il successivo comma 3 specifica anche che, per accedere alla maxi-detrazione, gli interventi debbano rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge e “devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)”.
Sismabonus
Il comma 4 dell’Art. 119 porta la detrazione al 110% anche per gli interventi previsti nell’art. 16 del già citato Dl 63/2013, volti al rispetto delle misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica degli edifici. È prevista anche la detrazione maggiorata al 90%, invece del consueto 19%, per coloro che decidono di cedere la somma corrispondente al cosiddetto Sismabonus ad una assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura del rischio per eventi calamitosi; questa agevolazione non si applica alla zona sismica 4, ovvero quella con rischio sismico minore.
Fotovoltaico
Maxi-detrazione anche per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica sugli edifici. Il tetto massimo di spesa detraibile è di 48.000 euro e rimane comunque valido il limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto installato. Oltre a questi requisiti, la super detrazione prevede un’altra condizione per poter essere applicata. Questi interventi infatti sono detraibili al 110% solamente se realizzati contestualmente ad almeno uno degli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 dell’Art. 119. La detrazione si applica anche, come indicato nel comma 6, “per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici”. Per questi interventi indicati ai commi 5 e 6, il comma 7 specifica che la maxi-detrazione “è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale”.
La monetizzazione delle detrazioni
L’art. 121 del Dl Rilancio specifica che i soggetti che beneficiano della maxi-detrazione, oltre all’utilizzo diretto della stessa, possono scegliere tra altre due opzioni che sono considerate delle “monetizzazioni” in quanto consentono di godere del beneficio fiscale senza dover attendere la dichiarazione dei redditi, come avviene invece nel caso dell’utilizzo “diretto” della detrazione.
Queste due opzioni sono:
- “un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”;
- trasformare l’importo in credito d’imposta, anche in questo caso con la possibilità di portarlo in compensazione con F24 oppure di beneficiarne con una successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
Tra l’altro, il Governo ha previsto questa doppia opportunità di scelta non solo per gli interventi per i quali è stata introdotta la maxi-detrazione, ma anche per altri interventi, effettuati nello stesso periodo temporale, e comunque volti al recupero del patrimonio edilizio, all’efficienza energetica, all’adozione di misure anti-sismiche, al recupero o restauro delle facciate, all’installazione di impianti fotovoltaici. Per tutti questi interventi, è prevista quindi la possibilità di portare in compensazione anche le rate rimaste e non fruite delle detrazioni spettanti per lavori effettuati negli anni precedenti. In questi casi, la compensazione si dovrà applicare con la stessa divisione annuale prevista per le rispettive detrazioni. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni solari successivi né si potrà chiederne rimborso. Su questa opportunità, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicherà a breve un provvedimento per definire le modalità di attuazione di questa normativa e le regole per usufruirne anche per via telematica.