La legge concede a solo uno o alcuni condòmini di effettuare gli interventi, ma a determinate condizioni
Com’è noto il Superbonus 110% può essere richiesto anche per interventi da realizzare su parti comuni in condominio. Ma cosa succede se non tutti i condòmini intendono partecipare all’iniziativa o se non tutti approvano la realizzazione dell’opera? Va chiarito subito che la normativa relativa alla realizzazione di lavori con Superbonus 110% in condominio non prevede l’unanimità: gli interventi possono quindi essere effettuati anche solo con la maggioranza dei favorevoli e ad accollarseli possono essere solo uno o alcuni condòmini. Vediamo nel dettaglio quali sono le prescrizioni da rispettare.
Superbonus in condominio
Nel caso in cui solo alcuni condòmini, ma non tutti, vogliano realizzare degli interventi in condominio, questi possono decidere di sostenere l’intera spesa. La normativa di riferimento è contenuta nel decreto 104 del 2020 che all’articolo 63 dispone in merito alla maggioranza necessaria per deliberare nel caso in cui ci si trovi in questa particolare situazione. Si prevede in particolare che le decisioni dell’assemblea siano valide “se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”. In seguito a intervenire sul tema è stata anche la Legge di Bilancio 2021 che ha disposto che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Sul tema si è poi pronunciata anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta 620/2021 formulata in seguito al quesito di una pubblica amministrazione proprietaria di alcuni appartamenti all’interno di un condominio. Nel condominio sono presenti altri titolari privati di abitazioni i quali intendono usufruire del Superbonus per interventi sulle parti comuni. “Considerato che l’amministrazione in commento non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati – si legge nel quesito – Tuttavia, l’Istante non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell’assemblea all’esecuzione degli interventi e, in particolare, all’accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo”. L’amministrazione chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se la procedura descritta possa ritenersi corretta. Nella risposta viene citata la normativa di riferimento con le relative modificazioni e integrazioni arrivate nel tempo e si chiarisce che è consentito al condòmino o ai condòmini che vogliano effettuare determinati interventi sul condominio la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa, avendo certezza di poter godere anche delle agevolazioni fiscali. “In tale ipotesi – si legge nella risposta – ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Ciò considerato si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, gli altri condomini, diversi dall’Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell’articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020”. Si ribadisce quindi che le decisioni condominiali nel merito potranno essere approvate con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.