Ecobonus in caso di ristrutturazione rilevante

L’Ecobonus non è applicabile pienamente in caso di ristrutturazione rilevante

L’Ecobonus non è applicabile al totale delle somme versate per la cosiddetta ristrutturazione rilevante di un immobile: a specificarlo è l’Eenea.
20.04.2019 /
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Dall’Enea una precisazione in merito alla detraibilità non totale delle spese per la ristrutturazione profonda di una casa

L’Ecobonus non è applicabile al totale delle somme versate per la cosiddetta “ristrutturazione rilevante” di un immobile. A specificarlo è l’Eenea nella sezione FAQ del suo sito, rispondendo a un contribuente che chiedeva chiarimenti in merito. Partendo dal principio, ricordiamo che con “Ecobonus” si indicano una serie di detrazioni fiscali introdotte diversi anni fa e riguardanti le spese relative alla riqualificazione energetica di un edificio. Queste detrazioni sono state recentemente prorogate dall’attuale esecutivo fino alla fine del 2019. Per maggiori approfondimenti, si rimanda al nostro recente articolo sul Bonus Casa 2019. Dopo aver sintetizzato il raggio d’azione del cosiddetto “Ecobonus”, entriamo nel merito di quanto specificato dall’Enea.

La domanda posta dal contribuente riguarda una “ristrutturazione radicale di un immobile”. È importante chiarire che cosa la legislazione intenda con la dicitura “ristrutturazione rilevante” o “radicale”. Si tratta, in verità, di una fattispecie non molto frequente, soprattutto nelle realtà urbane. Infatti questa tipologia di ristrutturazioni riguarda “edifici demoliti e ricostruiti” oppure edifici o appartamenti “con superficie utile di almeno 1.000 mq ristrutturati integralmente”. Ecco perché abbiamo specificato che si tratta di un caso tutt’altro che frequente. Quando ci si trova di fronte a casi del genere, comunque, l’Enea ribadisce chiaramente che la legislazione prevede l’applicazione dell’Ecobonus solamente per una parte degli interventi realizzati in sede di ristrutturazione. Nel quesito del contribuente, infatti, si legge che l’ingegnere a capo del progetto in questione aveva già segnalato al contribuente stesso la probabile impossibilità ad accedere totalmente a queste detrazioni che solitamente sono previste nell’ordine del 55-65%, a seconda della tipologia di intervento, per l’installazione nella propria abitazione di un nuovo impianto termico a pompa di calore nonché di pannelli solari termici.

L’Enea, rispondendo al quesito, ricorda che nel Decreto Legislativo 28/2011, precisamente al punto 1 dell’allegato 3, si legge chiaramente che “nel caso di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire contemporaneamente” sia la copertura del 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria, sia di una percentuale stabilita della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. Ciò, beninteso, solamente attraverso il ricorso all’energia prodotta da impianti con fonti rinnovabili. A proposito della percentuale suindicata, ricordiamo che è variata nel tempo: inizialmente prevista al 20% della somma dei consumi suindicati (per ristrutturazioni effettuate fino al 31/12/2013), poi salita al 35% (per il triennio 2014-16) e infine giunta al 50%, per le ristrutturazioni partite dopo il 1° gennaio 2017. Per la precisione, ricordiamo che, per stabilire questa percentuale appena specificata, fa fede la data di rilascio della richiesta di titolo edilizio.

Il motivo per cui l’Enea abbia indicato nella risposta tutte queste percentuali è presto detto. Tornando infatti al Decreto Legislativo, l’articolo 11 al comma 4 indica che “gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti”, ovvero all’Ecobonus, “limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”. Sostanzialmente, il legislatore specifica che, nel caso di edifici che siano sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la detrazione prevista per l’installazione di impianti di produzione di energia termica sia riconosciuta, e debba essere riconosciuta, solo per la parte eccedente quella obbligatoria che le fonti rinnovabili termiche devono coprire per legge, ovvero almeno il 20% (o il 35%, o il 50%, a seconda della data di richiesta del titolo edilizio, come precedentemente indicato) della somma dei consumi energetici stimati per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Questo quindi è, in linea generale, l’orientamento del legislatore in merito all’Ecobonus in caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni “rilevanti”. In chiusura, evidenziamo che, nel caso specifico del contribuente che aveva formulato il quesito, l’Enea indica che, vista l’installazione di pannelli solari termici, bisognerà effettuare un calcolo per stabilire anche quale sia la percentuale di energia termica coperta dai pannelli solari, per arrivare a un calcolo preciso della quota eccedente quella obbligatoria, quota su cui, appunto, si applicherà l’Ecobonus.

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