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Doppio intervento edilizio: come calcolare il Bonus Ristrutturazioni

Ecco quando è possibile ottenere un nuovo tetto di spesa detraibile in caso di ristrutturazione composta da due lavori differenti
31.08.2020 /
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito, specificando quando sia possibile ottenere un nuovo tetto di spesa detraibile in caso di ristrutturazione composta da due lavori differenti

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a intervenire, con la Risposta 285 del 28 agosto scorso, all’interpello di una contribuente la quale dichiara di essere proprietaria di un immobile su cui è in corso una “ristrutturazione edilizia ricostruttiva”. L’intervento consiste, de facto, nella demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio che sarà riedificato con la sagoma identica al fabbricato preesistente, ma al suo interno sarà costruita anche un’autorimessa come pertinenza dello stesso immobile (la contribuente dichiara di voler presentare regolarmente la pratica per la costruzione dell’autorimessa). L’istante specifica inoltre che i lavori di ristrutturazione dell’edificio sono cominciati l’anno scorso, nel 2019, e che per quell’anno solare sia stato già raggiunto il limite di spesa di 96.000 euro ammesso alla detrazione.

Ricordiamo che l’articolo 16-bis del TUIR, che inizialmente prevedeva una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute per un importo massimo di 48.000 euro, è stato successivamente modificato portando la detrazione al 50% delle spese per un tetto massimo di 96.000 euro. Tale detrazione deve essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.
La contribuente dichiara però che i lavori per la nuova costruzione dell’autorimessa sono previsti per il 2020 e con una nuova pratica edilizia presentata al Comune di competenza. Per questo chiede se per poter usufruire della detrazione e di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro anche per la costruzione dell’autorimessa, sia “costretta” ad aspettare i lavori dell’immobile cominciati nel 2019 prima di far partire quelli per la costruzione dell’autorimessa. Suo parere, sul quale richiede l’intervento dell’Agenzia, è che, indipendentemente dalla chiusura dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, possa usufruire delle detrazioni fiscali per entrambi i lavori, in quanto il tetto dei 96.000 euro è da intendersi per ogni singola unità immobiliare, per ogni singolo intervento, mentre i suoi lavori sono realizzati in due anni diversi e sono da considerare due interventi separati.

L’Agenzia, nella sua risposta, ricorda innanzitutto che il limite di spesa indicato nell’Art. 16-bis del TUIR “è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio”. Inoltre il comma 4 indica che, nel caso in cui i lavori fatti in ciascun anno siano in realtà la prosecuzione dei lavori cominciati negli anni precedenti sullo stesso immobile, per determinare il limite massimo delle spese detraibili bisogna considerare anche quelle sostenute negli anni precedenti, e quindi si ha ancora diritto all’agevolazione solo se “la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo ammesso alla detrazione stessa”.

L’Agenzia ricorda anche che, come già indicato in una sua circolare dell’8 luglio, la n° 19, questo limite appena descritto non va applicato agli interventi autonomi, ovvero a quei lavori, realizzati negli anni successivi, che non possono essere considerati come interventi di “mera prosecuzione” di quelli degli anni precedenti. Per essere considerato autonomo, l’intervento deve essere anche certificato in maniera autonoma, in sostanza deve avere una sua documentazione specifica, secondo quanto richiesto dalla normativa edilizia, che quindi lo renda anche, burocraticamente parlando, un nuovo intervento. In conclusione, l’Agenzia dà ragione alla contribuente, ritenendo che, nel caso specifico, possa godere di un nuovo limite di spesa per i lavori di costruzione dell’autorimessa pertinenziale, a patto che questo intervento sia realmente autonomo rispetto ai lavori di ristrutturazione avviati nel 2019 sulla stessa unità immobiliare, e senza dover attendere la fine di questi per poter avviare i nuovi.

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