Detrazioni 2017 pannelli fotovoltaici, allarme e grate di sicurezza

Pannelli fotovoltaici, grate ed allarme sono detraibili

In molti non sanno che questi interventi possono essere oggetto di detrazione ai fini IRPEF: scopriamo in che modo
17.11.2017 /
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In molti non sanno che questi interventi possono essere oggetto di detrazione ai fini IRPEF: scopriamo in che modo

 

DETRAZIONI PANNELLI FOTOVOLTAICI

L’installazione di un impianto fotovoltaico nella propria abitazione rientra tra gli interventi per i quali la normativa italiana prevede la detrazione ai fini IRPEF, in quanto considerato intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Come spesso accade, per dirimere la questione ci viene in aiuto il TUIR, il famoso e già più volte citato “Testo Unico sulle Imposte di Registro” del 1986, più volte modificato nel corso di questi tre decenni. Soffermiamoci su quanto scritto nell’Art. 16-bis, “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, ed in particolare sul comma 1, lettera h (facendo riferimento ovviamente all’ultima versione dell’Articolo, in vigore dal 1 gennaio 2015).

Si parla della detrazione possibile per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” opere che “possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

Ma su questo tema è successivamente intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, che, con la Risoluzione 22/E del 2013, ha fissato dei limiti ben precisi al riguardo.

Intanto, nella risoluzione si legge che “in merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici… richiesta dal secondo periodo della lett. h)” il Mi.S.E. ha stabilito che “la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto… mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico”. Nel caso però di volontà di attuare la detrazione, questo parere del Mi.S.E. “non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione… dal conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia” oppure, se le abilitazioni non sono richieste dalla legge, “un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

Ma, ben più importante rispetto alle questioni legate alla documentazione amministrativa, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce un punto fondamentale quando ribadisce che “l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame… deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici e similari) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente”.

Nel caso in cui l’utente effettui una cessione dell’energia prodotta in eccesso, questa cessione può configurare una tipologia di attività commerciale (e questo avviene nel caso in cui l’impianto sia superiore ai 20 Kw di potenza, oppure, anche se di potenza inferiore, non sia a servizio dell’abitazione). In questi casi “la possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa”.  

 

DETRAZIONI GRATE ANTI-INSTRUSIONE E IMPIANTI D’ALLARME

Anche in queste tipologie di intervento, ci affidiamo al TUIR che, al già citato articolo 16-bis, comma 1, lettera f), indica testualmente che le detrazioni per interventi di recupero edilizio sono applicabili per i lavori effettuati su un immobile e “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

È quindi piuttosto facile indicare come, in base alla normativa vigente, l’apposizione di grate alle finestre della propria abitazione, così come la loro sostituzione, o infine l’installazione di un impianto d’allarme o di altri dispositivi riconosciuti come sistemi anti-intrusione, siano tutti interventi che rientrano in questa tipologia indicata alla lettera f) e per i quali, quindi, è prevista la detrazione ai fini IRPEF.

 

ENTITÀ DELLA DETRAZIONE FISCALE 2017

In conclusione, è bene ricordare che la Legge di Bilancio 2017 (n° 232 dell’11/12/2016) ha ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2017, la possibilità di ottenere una detrazione ai fini IRPEF maggiore di quella inizialmente prevista (36% per un tetto di spesa di 48.000 euro), ovvero il 50% per un limite massimo di 96.000 euro per abitazione.

 

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