Nuove indicazioni importanti in merito alla pratica della cessione del credito d’imposta relativo ai cosiddetti “Ecobonus” e “Sismabonus” sono giunte recentemente dall’Agenzia delle Entrate, contenute nella Risposta 126 dell’8 maggio scorso.
L’Agenzia è stata chiamata a rispondere in merito ad un interpello sottopostole da una società che svolge attività presso i condomini, tra i quali contratti d’appalto per la sola realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico sulle parti comuni degli edifici condominiali (senza quindi fornitura di energia), in base a quanto stabilito nell’Art. 14, comma 2-quater e 2-quater 1 del DL n° 63 del 4 giugno 2013, decreto modificato ed approvato con la Legge 90/2013. La società interpellante specifica che il pagamento per gli interventi inclusi in questo tipo di contratti venga effettuato in parte tramite bonifico bancario e in parte tramite l’integrale cessione della detrazione d’imposta che spetta ai condomini in relazione agli interventi effettuati.
I quesiti per l’Agenzia sono due:
- se la possibilità di cedere integralmente o parzialmente il credito d’imposta relativo ai cosiddetti “Ecobonus” e “Sismabonus”, in luogo del suo utilizzo in compensazione, debba essere applicata sull’intero credito assegnato alla società che ha effettuato i lavori dal momento in cui il credito stesso è disponibile oppure se si può applicare solo sulla parte di credito residuale che, anno dopo anno, si determina con l’utilizzo in compensazione;
- se la cessione del credito verso un singolo soggetto o più soggetti collegati debba essere fatta con una soluzione unica oppure in momenti diversi tra loro, sia nel caso in cui la possibilità della cessione debba effettuarsi al momento in cui l’intero credito diventa disponibile, sia invece nel caso in cui questa possibilità della cessione del credito possa avvenire anno per anno sulla quota disponibile per la compensazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società istante crede di poter risolvere la questione in questo modo. Per quanto riguarda il primo quesito, la scelta di cedere o compensare il credito può effettuarsi in qualsiasi momento perché la cessione può avvenire per intero o parzialmente, sia a partire dalla data in cui il credito diventa disponibile, sia annualmente, sulla quota di credito residuale dall’uso in compensazione. La società ritiene che non ci siano norme di nessun tipo che diano indicazioni sulla tempistica con cui il contribuente debba indicare se ha scelto la cessione o la compensazione di tale credito. Inoltre, nel Provvedimento Attuativo che regolamenta l’istituto della cessione del credito d’imposta, la norma dice che il cessionario successivo “lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue”. Il fatto che in questa sede si usi la locuzione “rate residue” per il secondo cessionario invece della frase “dieci quote annuali di pari importo” (presente nella legge che introduce nell’ordinamento giuridico il credito d’imposta) è una scelta voluta dal legislatore per indicare che il secondo cessionario abbia la possibilità di ricevere il credito anche negli anni successivi a quello in cui il credito è diventato disponibile per il primo cessionario. In merito invece al secondo quesito, la società, essendo primo cessionario e secondo cedente, dichiara di poter cedere il credito in più momenti distinti tra loro, interpretando in questo senso la circolare della stessa Agenzia, la n°11/E del 18 maggio 2018, in cui si legge che la cessione è “limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”, quindi, secondo l’istante, sono possibili in generale due sole cessioni, ma non necessariamente la seconda cessione debba avvenire insieme alla prima, quindi è consentito effettuarla in più momenti distinti dallo stesso soggetto cedente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia rileva che, nel caso in questione, il direttore dell’Agenzia stessa, nel Provvedimento 165110 del 28/08/2017, ha specificato, nel paragrafo 3.2, che “il condominio può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”. Nel paragrafo 3.3 si dice inoltre che il cessionario può cedere integralmente o parzialmente il credito d’imposta acquisito solo dopo che è diventato disponibile, ovvero non prima, secondo normativa, del 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa da parte del condominio. E ancora, nel paragrafo 3.4, si indica che il credito d’imposta ceduto ai fornitori è disponibile appunto dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso la fattura comprensiva del relativo importo. Per quanto riguarda poi il successivo utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario, esso è indicato nel paragrafo 5 del Provvedimento, nel quale si specifica che “il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo utilizzabili in compensazione” secondo quanto previsto dalla legge. Inoltre, il cessionario successivo, il quale non cede a sua volta il credito, “lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue”. Al paragrafo 5.3 si specifica che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso, ma può essere utilizzata negli anni successivi senza alcun limite temporale, quindi il cessionario può godere in questi anni delle quote di credito non utilizzate finché non saranno esaurite, previa ripartizione del credito in quote di pari importo. La conclusione di questo lungo ragionamento è che l’Agenzia delle Entrate ritiene corrette la soluzioni indicate dal contribuente, ovvero:
- che è possibile cedere il credito totale o parziale a soggetti diversi, anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato alcune rate del credito in compensazione (tali quote non saranno ovviamente cedibili);
- che è possibile cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (cioè quelle degli anni successivi), ma il cessionario (o i cessionari, se si è verificata una cessione parziale a soggetti diversi) deve utilizzare in compensazione i crediti ricevuti secondo la sequenza temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Ultima precisazione, ovvia ma necessaria, da parte dell’Agenzia, è il fatto che, il cessionario della società istante, o i cessionari qualora siano in numero maggiore ad uno, non potranno cedere ulteriormente il credito a soggetti terzi.