Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate regolamenta casistica, modalità e tempistiche per questa operazione fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 aprile 2019, è intervenuta sul tema della cessione del credito corrispondente al cosiddetto “Ecobonus”, ovvero la detrazione del 65% ai fini IRPEF, prevista dall’art.14, Dl 63/2013, relativa ai lavori di riqualificazione energetica realizzati su singole unità immobiliari (comma 1 dell’Articolo) e sulle parti comuni di edifici (comma 2 dello stesso articolo).
1 – Interventi su singole unità immobiliari
CHI PUÒ CEDERE IL CREDITO
Per quanto concerne gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il provvedimento determina che:
- i soggetti che, nell’anno solare precedente a quello in cui sono state effettuate le spese di riqualificazione energetica dell’edificio, abbiano avuto un reddito rientrante nella cosiddetta “no tax Area” e che quindi non possono godere della detrazione comunemente chiamata “Ecobonus”, possano però cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che abbiano realizzato i lavori o ad altri soggetti privati che siano collegati agli interventi che hanno originato la detrazione stessa: tra questi soggetti privati sono inclusi anche istituto di credito e intermediari finanziari
- tutti gli altri soggetti diversi da quelli che rientrano nella categoria precedente, possono invece cedere questo credito sia ai fornitori (come sopra), sia ad altri soggetti privati, esclusi però in questo caso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
A QUANTO AMMONTA IL CREDITO CEDIBILE
Il credito cedibile è pari al totale della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nel periodo d’imposta in questione. Se i lavori hanno coinvolto diversi fornitori, il credito che sarà ceduto a ognuno di loro sarà la somma relativa alla detrazione calcolata sulle spese sostenute dal proprietario dell’immobile nei confronti di quel preciso creditore. Ovviamente, se il titolare dell’appartamento decide di cedere il credito al fornitore, nella fattura dovrà includere l’importo relativo alla detrazione che viene ceduta come credito d’imposta.
COME SI COMUNICA LA CESSIONE DEL CREDITO
La comunicazione va effettuata all’Agenzia tramite sito o tramite uffici territoriali o tramite Pec e deve essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Per le spese sostenute nel 2018, la finestra sarà dal 7 maggio al 12 luglio prossimi. Chi riceve il credito dal cedente, ovvero il cessionario, potrà utilizzarlo o cederlo a sua volta. Nel caso in cui il cessionario voglia cedere il credito, dovrà comunicarlo all’Agenzia dal 20 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Per le spese sostenute nel 2018, la nuova cessione da parte del cessionario sarà possibile dal 5 agosto prossimo. L’Agenzia informa anche che, con una successiva risoluzione, istituirà il Codice tributo relativo a questo specifico credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24.
SANZIONI PREVISTE
L’Agenzia comunica che, in caso di assenza, anche parziale, da parte del cedente, dei requisiti che danno diritto all’Ecobonus, l’Agenzia stessa provvederà al recupero dell’importo nei confronti del cedente. In caso invece di indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del credito stesso avverrà nei suoi confronti. Entrambi i recuperi coatti saranno maggiorati di interessi e sanzioni.
2 – Interventi sulle parti comuni di edifici
La cessione del credito corrispondente alla detrazione relativa all’Ecobonus può essere legata anche agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Su questa materia l’Agenzia aveva già deliberato con il provvedimento del 28 agosto 2017, nel quale appunto sono indicate casistiche, modalità e tempistiche per questa cessione del credito d’imposta, e che consigliamo di consultare per ogni tipo di necessità. L’Agenzia ha aggiornato questo provvedimento del 2017, integrando quanto lì stabilito sulla base delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. Per questo, la cessione del credito, specifica oggi l’Agenzia, è applicabile anche in caso di interventi di riqualificazione energetica su parti comuni che siano diversi da quelli indicati al comma 2-quater dell’Art. 14 del Dl 63/2013 e per gli interventi su parti comuni di edifici che siano situati nelle zone sismiche di tipo 1, 2 e 3, e che abbiano avuto come doppia finalità sia la riqualificazione energetica, sia la riduzione del rischio sismico, come indicato nel comma 2, quater.1 dell’Art. 14.