La legge di bilancio ha prorogato di ulteriori sei mesi i termini della garanzia mutui all’80% e dei benefici fiscali prima casa under 36: è possibile fare domanda per compravendite concluse fino al 31 dicembre 2022
Il Bonus prima casa under 36 e il cosiddetto Fondo prima casa under 36, sono entrati in vigore a partire da maggio 2021 e, già nei primi mesi di attuazione, si sono rivelati utili strumenti per incentivare l’acquisto di un’abitazione da parte dei più giovani. Le domande presentate entro fine dello scorso anno sono state diverse decine di migliaia, segnale che queste misure risultano utili e interessanti per il target di riferimento. La principale novità per l’anno appena iniziato è quella dell’estensione temporale dei provvedimenti che, grazie a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 mentre il termine originario fissato dal decreto Sostegni bis era il 30 giugno 2021.
Fondo prima casa under 36
Il cosiddetto Fondo prima casa under 36 consiste in una rimodulazione del vecchio Fondo prima casa – ancora in vigore – e prevede, per alcune categorie di cittadini, l’elevazione della garanzia concedibile all’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto appunto della prima casa. I beneficiari di questa misura inoltre accedono a un tasso di interesse calmierato.
Requisiti per il Fondo prima casa under 36
La garanzia all’80% è riservata a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Per accedere a questa garanzia è necessario:
- non avere compiuto 36 anni
- avere ISEE non superiore ai 40mila euro annui
- ottenere un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori
L’ammontare del finanziamento non deve inoltre essere superiore a 250.000 euro. Il requisito anagrafico – 36 anni non compiuti – può non essere richiesto in situazioni particolari come ad esempio quella di alcune tipologie di famiglie monogenitoriali con figli minori. Anche le coppie coniugate o conviventi more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni possono richiedere la garanzia all’80%. L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito Consap.
Bonus fiscali prima casa under 36
Anche i vantaggi fiscali sull’acquisto della prima casa per gli under 36 sono molteplici. In particolare è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale e dall’imposta di bollo e, per gli acquisti soggetti a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’ammontare dell’Iva stessa pagata al venditore.
A chi spettano le agevolazioni fiscali
Anche per accedere alle agevolazioni fiscali è necessario rispettare requisiti sia anagrafici che reddituali. In particolare hanno diritto al bonus coloro i quali:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto viene stipulato
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui
È bene ricordare che per gli atti stipulati nel 2021 l’ISEE di riferimento è quello del 2019 mentre per gli atti stipulati nel 2022 l’ISEE è quello del 2020.
Devono essere inoltre rispettati i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, in particolare l’acquirente:
- deve avere la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile oppure deve stabilire la residenza in quel Comune entro 18 mesi dall’acquisto
- non deve essere titolare, nemmeno in comunione col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- non deve essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”; diversamente è necessario vendere l’immobile entro un anno dalla data del nuovo acquisto
Va tenuto presente inoltre che non tutti gli immobili sono ammessi al beneficio: risultano escluse infatti le abitazioni appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico).
Il Bonus prima casa under 36 può essere applicato agli immobili acquistati all’asta, mentre non è prevista l’applicazione ai contratti preliminari di compravendita: tuttavia, in questo secondo caso, alla stipula del contratto definitivo è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra.
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni fiscali prima casa under 36 è possibile consultare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.