Un intervento dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità, per i singoli proprietari, di scegliere autonomamente, nel caso di realizzazione di cappotto termico esterno
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente, con la risoluzione 49/E del 1 settembre, indicando che, nel caso di intervento per creare un cappotto termico esterno da parte di un condominio, ogni singolo condomino possa scegliere quale agevolazione applicare, decidendo in autonomia se fruire del Bonus Facciate o dell’Ecobonus. Ricordiamo innanzitutto che, per approfondimenti sul Bonus Facciate, novità fiscale introdotta nel 2020, si può consultare un nostro precedente articolo in merito. Veniamo ora alla questione posta dall’istante.
Richiesta dell’istante
Un amministratore di condominio si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché un condominio da lui amministrato, e di cui è legale rappresentante, ha deliberato in assemblea, decidendo di realizzare un cappotto termico esterno su tutte le facciate del fabbricato condominiale. Questi lavori rispondono pienamente, secondo i termini di legge, a tutti i requisiti richiesti per accedere al “Bonus facciate” che prevede una maxi-detrazione pari al 90%. Tuttavia, in base a quanto indicato nell’Art. 14 del dl 63/2013, sono lavori che rientrano anche tra gli interventi di riqualificazione energetica previsti proprio nel suindicato Articolo 14 e sui quali quindi è prevista l’agevolazione cosiddetta “Ecobonus” che, se da un lato permette una detrazione ridotta rispetto al Bonus facciate (tra il 50 ed il 65%) dall’altro lato consente però la cessione del credito corrispondente (cessione del credito che è non è invece un’opzione prevista nel caso di Bonus Facciate).
L’istante chiede dunque all’Agenzia se, in questo caso, ogni singolo condomino possa decidere liberamente di quale delle due agevolazioni fiscali fruire – e quindi se scegliere il Bonus Facciate che offre una detrazione molto più conveniente, oppure se optare per l’Ecobonus che permette di avvalersi della cessione del credito – oppure se la scelta del tipo di detrazione da applicare spetti all’assemblea condominiale, scelta che sarebbe in quel caso vincolante per tutti i condòmini.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, dopo aver ricordato tutti i requisiti necessari perché un intervento rientri nelle agevolazioni previste dal cosiddetto “Bonus Facciate”, entra nel merito della questione citando la circolare n° 2/E del 14/02/2020 dove si affronta anche la questione della cumulabilità tra le agevolazioni sui lavori di edilizia. Proprio in merito alla “possibile sovrapposizione dell’ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici”, nella suindicata circolare l’Agenzia specificava chiaramente che “il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni”.
Dopo aver ribadito questo concetto, che permette di spiegare perché sia impossibile applicare entrambe le agevolazioni fiscali, si arriva alla risposta al quesito posto dall’istante. In virtù del principio appena espresso della non cumulabilità delle detrazioni, è parere dell’Agenzia che, nel caso in questione, ogni condomino possa stabilire autonomamente, per la sua parte di spesa, se fruire del Bonus facciate o dell’Ecobonus, a prescindere dalla scelta effettuata dagli altri condomini.
Rispondendo infine anche alla domanda sul come, amministrativamente parlando, debba essere presentata questa scelta, l’Agenzia specifica che “l’amministratore di condominio dovrà… suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse” e quindi, in questa comunicazione, sarà sempre compito dell’amministratore “indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito”.