Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti su quali interventi di questa categoria abbiano accesso a questa agevolazione fiscale
Sono diverse le tipologie di interventi sugli elementi costitutivi dei balconi di un appartamento ad essere ammessi al cosiddetto “Bonus facciate”. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta n° 289 con cui interviene sul tema interpellata da un contribuente. Per quanto riguarda gli approfondimenti sull’agevolazione fiscale cosiddetta “Bonus facciate”, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo. Entrando invece nel merito della questione, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate dichiarando di voler realizzare dei lavori di rinnovamento degli “elementi costitutivi” del suo balcone che si affaccia su una strada pubblica e nello specifico intende:
- rifare la “copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, determina l’infiltrazione dell’acqua piovana, provocando il distacco dell’intonaco”;
- sostituire i pannelli di vetro rinforzati dalla rete metallica al loro interno “che costituiscono le pareti perimetrali del balcone”;
- tinteggiare le reti metalliche appena nominate che sostengono i pannelli di vetro;
- rimuovere le parti deteriorate dalla parete inferiore del balcone e successivamente stuccare e tinteggiare la parete inferiore.
Il contribuente istante ritiene che, per i lavori sopra elencati, egli abbia diritto di accedere all’agevolazione fiscale denominata “Bonus Facciate”.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia, nella formulazione della risposta, parte dalla legge che ha introdotto il “Bonus Facciate” ovvero la legge 27/12/2019 n° 160, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020 in cui nell’articolo 1, commi 219-223 si inserisce, nel novero delle agevolazioni fiscali, quella del 90% per le spese sostenute nel 2020 e relative ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Inoltre l’Agenzia ricorda anche di essere già intervenuta in merito, con la circolare n° 2/E del 14 febbraio 2020 nella quale venivano dati tutti i chiarimenti sull’applicazione del Bonus Facciate ed è quindi a questa che si riferisce per rispondere al contribuente. Proprio nella circolare si specifica infatti che, per quanto concerne balconi o ornamenti o fregi, la detrazione è ammessa sia per gli interventi di rinnovo degli elementi costitutivi, sia “per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie”, ed anche, infine, “per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione”.
Di fatto, visto il quadro normativo di riferimento e soprattutto le indicazioni precedentemente date dall’Agenzia in merito a questa tipologia di interventi, risulta quindi piuttosto semplice per l’Agenzia stessa rispondere al contribuente il quale ha quindi diritto al Bonus Facciate anche per tutti gli interventi da lui previsti, in quanto:
- per i lavori indicati al punto 1), ovvero il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, e 2), ovvero la sostituzione dei pannelli di vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, la detrazione è ammessa essendo entrambi considerati interventi di rinnovo degli elementi costitutivi del balcone stesso;
- per l’intervento di ri-tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali, specificati al punto 3), e per il punto 4), ovvero la rimozione delle parti rovinate, con successiva stuccatura e tinteggiatura della parete inferiore del balcone, questi sono considerabili come “opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso”, quindi anche questi ammessi al Bonus Facciate.