Il credito di imposta del 60 o del 30% del canone può essere richiesto per i mesi di aprile, maggio e giugno
Il Bonus Affitto, una delle molte misure varate dal governo in seguito all’emergenza sanitaria, è ormai in vigore a tutti gli effetti. Dal 6 giugno 2020 è infatti possibile utilizzare il credito d’imposta previsto per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. L’argomento viene approfondito dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 32/E. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’agevolazione.
Il bonus per l’affitto
Il Bonus affitto consiste in un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% nei casi di contratti di affitto d’azienda. Può essere richiesto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e gli immobili per i quali si può avere accesso all’agevolazione sono quelli non abitativi destinati all’esercizio dell’attività di impresa: sono quindi ricompresi i settori dell’industria e del commercio, l’artigianato, l’agricoltura, il turismo e anche il lavoro autonomo. Due sono i requisiti fondamentali per ottenere il Bonus affitto:
- nell’anno 2019 non si deve aver percepito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (l’unica eccezione sono le imprese alberghiere, non sottoposte a vincoli di ricavi)
- nei mesi per i quali si richiede il bonus si deve aver subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Il calo del fatturato deve essere verificato mese per mese e quindi può accadere che l’agevolazione spetti solo per qualcuno dei tre mesi per i quali è possibile richiederla. Questo requisito riguarda solamente le attività economiche, mentre per quanto riguarda quelle istituzionali si applica solo il limite dei 5 milioni di ricavi nel 2019.
Utilizzo del bonus locazione covid-19
Il credito di imposta è utilizzabile solo dopo il versamento dei relativi canoni di affitto, nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2020 oppure in compensazione nel modello F24 che va presentato per mezzo dei servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate, indicando l’apposito codice tributo “6920”. In alternativa all’utilizzo diretto da parte del beneficiario, la normativa prevede la possibilità di cedere il credito al locatore o ad altri soggetti, comprese le banche e altri intermediari fiscali.