Ecco quali sono gli interventi di questa categoria che possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente una circolare, la 7/E/2018, che in realtà è un vero e proprio vademecum per una corretta dichiarazione dei redditi, quindi utile per quanto riguarda il nostro settore di competenza e non solo. Oggi ci occupiamo di riassumere, brevemente ma esaustivamente, quali siano gli interventi finalizzati al risparmio energetico che si possono portare in detrazione. Ci concentreremo in particolar modo su:
- pannelli solari e simili
- schermature solari
- impianti di climatizzazione invernale
- impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
DETRAZIONI 730 PANNELLI SOLARI E SIMILI
Secondo quanto indicato nell’Art. 1, comma 346 della Legge 296 del 2006, “per le spese documentate… relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali… spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo… di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”. Perché sia applicabile la detrazione in questione, l’Agenzia delle Entrate ci ricorda che i pannelli devono avere “una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato”; in questo senso fa fede quanto indicato nella Risoluzione 244 dell’11 settembre 2007, sempre dell’Agenzia delle Entrate, che indica quali siano le certificazioni di qualità previste per legge e valide per la detraibilità, escludendo quindi ogni altro tipo di certificazione.
Anche l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, atti a produrre acqua calda, oppure acqua calda e anche energia elettrica, rientra tra gli interventi detraibili, in quanto la legge considera questi impianti assimilabili ai pannelli solari, con una distinzione:
- Se il sistema termodinamico serve solo a produrre acqua calda, la detrazione è prevista per intero (fermo restando sempre il principio della certificazione di qualità richiesta per legge)
- Se invece il sistema produce anche energia elettrica e termica, la quota su cui applicare la detrazione è quella “relativa agli usi termici”. In pratica si deve individuare questa quota calcolando il “rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto”. Per questi impianti, se non si riesce ad avere la certificazione di qualità prevista dalle normative europee (EN 12975), si può presentare una relazione sulle prestazioni del sistema che sia stata approvata dall’ENEA
L’Agenzia delle Entrate nella circolare ricorda che non rientra tra gli interventi su cui è ammessa la detrazione l’installazione di impianti di “solar cooling”. Si tratta di sistemi che generano acqua fredda per la climatizzazione estiva partendo dall’acqua calda prodotta dai pannelli solari (si veda in merito la Risoluzione 299 del 14 luglio 2008 dell’Agenzia).
Abbiamo precedentemente evidenziato che la legge indica che la detrazione si applica sugli importi rimasti a carico del contribuente. Quali sono? Eccoli:
- la fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, mettaniche, elettriche ed elettroniche
- le opere idrauliche e murarie necessarie
- le prestazioni professionali atte sia a realizzare l’intervento sia ad acquisire la certificazione necessaria alla detrazione
DETRAZIONI 730 PER SCHERMATURE SOLARI
Su questa tipologia di interventi si fa riferimento al Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013 dove all’Art. 14 comma 2 lettera b si legge che “la detrazione, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al Decreto Legislativo 311 del 2006, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”.
Queste schermature solari devono quindi essere tra quelle previste nell’allegato, nonché rispettare le leggi e normative sia a livello nazionale che locale per quanto riguarda la sicurezza e l’efficienza energetica. Anche per questa tipologia, l’agevolazione fiscale è pertinente alle spese per fornitura, posa in opera, eventuali opere murarie ed eventuali prestazioni professionali necessarie.
DETRAZIONI SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Anche per questa tipologia di impianti si fa riferimento alla Legge 296 del 2006, Art.1 comma 347 che specifica che “per le spese documentate… per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota parti al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro”.
La detrazione si pone in essere in questi casi:
- Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua
- Sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, effettuati dal 1° gennaio 2008
- Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore destinati a produrre acqua calda sanitaria, effettuati dal 1° gennaio 2012 e a patto che, come stabilito dall’ENEA, queste pompe di calore garantiscano determinati coefficienti di prestazione (stabiliti dal Decreto Legislativo 28 del 2011, punto 3c dell’Allegato 3)
- Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali che servano a misurare il consumo di calore in corrispondenza di ogni radiatore presente nell’unità immobiliare, se contemporaneamente all’installazione si sostituiscono integralmente o parzialmente anche gli impianti. In questi casi, se non si sostituisce la caldaia, la detrazione prevista è solamente quella indicata dall’Art. 16-bis del TUIR
- Interventi atti a trasformare gli impianti individuali autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore; importante segnalare che non è detraibile invece l’intervento che segue il percorso inverso, cioè quello atto a trasformare l’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo
Specifichiamo che anche per questa categoria di interventi le spese sulle quali spetta le detrazione sono le stesse indicate nel paragrafo sui pannelli solari, con in più anche le opere atte a smontare e dismettere in misura parziale o totale l’impianto esistente, nonché le opere edilizie funzionali a realizzare l’intervento. Queste opere edilizie devono essere individuate e specificate da un tecnico abilitato.
DETRAZIONI IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI
Anche per questa tipologia di interventi, come per le schermature solari, torniamo al Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013, precisamente l’Art. 14 comma 2-bis, in cui si legge che “per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si applica una detrazione nella misura del 50%, fino a un valore massimo… di 30.000 euro”.
Nella circolare l’Agenzia riporta tutte le specifiche tecniche che ENEA ha indicato sul suo sito, e che sono necessarie perché sia possibile la detrazione. Vi invitiamo a consultare la circolare per avere il quadro completo di queste specifiche. Al netto quindi di queste indicazioni dell’ENEA, le spese che possono essere portate in detrazione sono le stesse già indicate nel paragrafo sugli impianti di climatizzazione invernale.