Nel momento storico che stiamo vivendo, il potere di acquisto delle famiglie sembra essere diminuito, a causa del generale aumento dei prezzi dei beni primari e del, seppur lieve, innalzamento dei tassi dei mutui. In questo scenario è fondamentale individuare formule alternative alla compravendita, che consentano a coloro che hanno necessità di acquistare di poter entrare in possesso di un’abitazione senza necessariamente optare per la locazione pura.
Le banche alzano la soglia di valutazione del rischio, diventando un po’ più selettive nella concessione del credito.
Le imprese che si trovano a sostenere gli interessi e le rate dei mutui in ammortamento nelle iniziative immobiliari portate a conclusione hanno necessità di individuare soluzioni che possano far superare indenni un momento di possibile rallentamento della domanda.
Molte società di costruzioni già nel 2012, quando il mercato immobiliare stava vivendo una situazione di forte stagnazione delle transazioni, si sono trovate in forte difficoltà e hanno messo in atto soluzioni di emergenza quando ormai era troppo tardi.
In casi come questi una soluzione può essere rappresentata dal Rent to Buy, intesa come formula di acquisto.
Si tratta di una formula contrattuale che ha iniziato a diffondersi in maniera ibrida proprio intorno al 2012, per poi essere introdotta nel nostro ordinamento grazie al DL 133/2014 “Sblocca Italia”, convertito in Legge n° 164/2014.
Semplificando, il proprietario consegna le chiavi dell’immobile contestualmente alla sottoscrizione del contratto, all’interno del quale si determina e concorda un canone mensile, individuando una componente che sarà riconosciuta dal conduttore al proprietario, in sede di acquisto, quale parte del prezzo di vendita.
Alla scadenza del contratto, il locatario potrà decidere se optare per l’acquisto, ottenendo il riconoscimento di parte dei canoni a fronte del prezzo, oppure se rilasciare l’immobile al proprietario.
Il contratto, sottoscritto in forma pubblica, contiene vincoli e garanzie molto tutelanti per entrambe le parti:
- Il proprietario, nel caso di inadempimento del locatario, potrà ottenere l’immediata restituzione del bene, avviando la procedura di esecuzione forzata (art. 2910 del c.c.) oppure chiedere l’adempimento in forma specifica (art. 2931 del c.c.);
- Al locatario è garantito l’acquisto dell’immobile nello “stato di diritto” nel quale si trovava alla stipula del Rent to Buy, grazie ad effetti che produce un contratto di questo tipo, quali quello prenotativo (simile al preliminare trascritto) e quello dell’opponibilità ai terzi.
- Il contratto di Rent to Buy può essere sottoscritto per qualsiasi tipo di immobile.
Nelle ultime settimane si sta registrando un’impennata dell’interesse di potenziali clienti nei confronti di questa formula. Residenze è stata la prima azienda nel Lazio, nel 2011, a studiare e approfondire il Rent to Buy, organizzando “tavoli di consultazione” con legali e fiscalisti, al fine di tradurre il progetto in formula contrattuale e trovando immediata adesione sul mercato. Oggi può fregiarsi dell’onore di essere stata la prima e di mantenere ancora alto il livello di conoscenza e competenza nel suo utilizzo.