Non si può vietare la presenza di animali, ma i proprietari devono rispettare prescrizioni e limiti
Gli animali sono considerati da molti come dei veri e propri membri della famiglia, affetti fondamentali e preziosi compagni di vita. Partendo da considerazioni di questo tipo la legge 11 dicembre 2012 n. 220 anche detta “Riforma del condominio” ha stabilito che i regolamenti condominiali non possono in nessun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condòmini. Esistono solo due eccezioni a questa disposizione. La prima è che il divieto di tenere animali sia contenuto in un regolamento condominiale approvato all’unanimità da tutti i condòmini. La seconda si verifica quando il divieto sia contenuto nel contratto di affitto di un appartamento: il locatore ha infatti il diritto di vietare la detenzione di animali nel proprio immobile, ma in questo caso si tratta di un vincolo che riguarda la locazione di una specifica abitazione e non l’intero condominio. I condòmini proprietari di animali domestici hanno tuttavia diversi obblighi da rispettare per evitare che l’animale arrechi danni o disturbo agli altri abitanti del condominio.
Animali in condominio: le regole da rispettare
Regole fondamentali per chi tiene animali in condominio riguardano le aree comuni. In queste zone infatti i proprietari devono adottare misure particolari tra le quali legare i cani al guinzaglio e comunque non lasciare gli animali liberi e incustoditi. Sempre in riferimento ai cani, è previsto l’utilizzo della museruola se questi sono particolarmente aggressivi o se rientrano tra le cosiddette “razze pericolose”. I proprietari sono anche tenuti a tutelare la quiete degli altri condòmini facendo in modo di limitare i rumori emessi dagli animali e in particolare l’abbio del cane.
L’igiene costituisce un altro aspetto fondamentale: l’animale non deve sporcare le aree comuni del condominio e, se questo dovesse accadere, il padrone è chiamato a pulire e ripristinare le precedenti condizioni, ad esempio raccogliendo gli escrementi. L’animale stesso deve essere tenuto in condizioni di pulizia cosicché non si generino e diffondano nel condominio cattivi odori.
Come tutti i cani domestici, anche quelli che vivono in condominio devono essere obbligatoriamente registrati all’anagrafe canina e va loro applicato il microchip di identificazione. Il proprietario dell’animale è responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni o lesioni causati dall’animale a cose, altri animali o persone.
L’allontanamento di un animale da un condominio può essere richiesto solo se questo è in condizioni tali da poter causare problemi igienico-sanitari o da rappresentare un pericolo per i condòmini. Queste condizioni devono essere verificate e certificate dalle autorità competenti, come ad esempio l’Asl territoriale.
La normativa in merito alla presenza di animali in condominio è dunque molto completa e dettagliata, ma lascia un’ambiguità riguardo a cosa si intende per animali domestici, per i quali ricordiamo non può essere proibito il possesso da parte dei condòmini. Se sicuramente sono inclusi i cani e i gatti, nulla ci consente di stabilire se possono essere considerati domestici anche animali come i conigli, i furetti, insetti e rettili vari, uccelli. Sta all’interpretazione dell’assemblea di condominio ed eventualmente del giudice stabilire dunque se la detenzione in condominio di un animale diverso dai più comuni animali domestici possa o meno essere vietata.