La nuova normativa porta, tra l’altro, aggiornamenti per quanto riguarda fisco e locazioni, cedolare secca e IVA su interventi di recupero edilizio
Terminiamo l’analisi delle novità introdotte nel settore immobiliare e dell’edilizia dalla Legge di Bilancio 2018. Nel primo articolo dedicato a questo argomento ci siamo concentrati sui “bonus”, i vantaggi fiscali in termini di detrazioni, esaminando sia quelli già esistenti e prorogati, sia quelli introdotti ex-novo dal Governo con la Legge n° 205 del 27 dicembre 2017. In questo secondo ed ultimo articolo analizziamo invece gli altri vantaggi, proroghe e novità normative in tema immobiliare ed edilizio introdotte dal legislatore.
CEDOLARE SECCA SU ALLOGGI A CANONE CONCORDATO
La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sul decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014, che a sua volta modificava il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 che stabilisce le disposizioni in materia di cedolare secca per gli affitti. Il decreto del 2014 aveva abbassato l’aliquota prevista per la cedolare secca sugli alloggi a canone concordato, facendola scendere dal 21% al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il comma 16 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 ha prorogato questa possibilità di aliquota IVA “agevolata” al 10% per tutto il biennio 2018-2019.
CANONE DI LOCAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
Il comma 23 del 1° articolo della Legge di Bilancio interviene su questa materia, modificando alcuni punti dell’Art. 15 comma 1, lettera i-sexies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in cui si stabiliva in presenza di quali requisiti gli studenti universitari “fuori sede” avessero diritto alla detrazione dei canoni di locazione. I requisiti attuali, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, sono l’iscrizione a un corso di laurea presso un’Università “ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa”. La detrazione è valida “per un non importo superiore a 2.633 euro”.
La Legge di Bilancio introduce anche una lettera i-sexies.01, che stabilisce che, per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, “il requisito della distanza… si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri”, ma “limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018”. Questa importante correzione inserita dal legislatore serve a definire il carattere temporaneo e di urgenza dei vantaggi garantiti alle zone montane e disagiate.
IVA AGEVOLATA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
L’art. 1 comma 19 della Legge di Bilancio interviene su un dubbio interpretativo sulla tipologia di beni ai quali applicare l’IVA agevolata nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’intervento del Governo offre un’interpretazione autentica, stabilendo che
“l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale”.
Il valore di questi beni è “quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti”, tenendo conto solo degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime e manodopera). In parole semplici, l’aliquota agevolata al 10% si applica a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fatti su “beni significativi” che siano autonomamente individuabili e che siano funzionalmente separati dal manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che effettua l’intervento di recupero agevolato deve necessariamente indicare sia il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, ma anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.