Un documento importante che attesta che l’impianto elettrico di un immobile è stato realizzato a regola d’arte: ecco quando serve e in quali casi può essere sostituito dalla Dichiarazione di rispondenza
Gli impianti elettrici devono rispondere, per legge, a una serie di prescrizioni che hanno l’obiettivo di garantirne la sicurezza e la corretta funzionalità. La normativa in materia impone per gli impianti elettrici delle abitazioni e, più in generale, di tutti gli immobili, a prescindere dalla destinazione d’uso, il rispetto di standard di qualità e sicurezza: la presenza di questi requisiti è attestata da un documento chiamato Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico che, in alcuni casi, può essere sostituita dalla Dichiarazione di rispondenza.
Cos’è la Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
La Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico è il documento con cui il responsabile dell’impresa che ha installato o modificato l’impianto in questione ne attesta la realizzazione “in modo conforme alla regola dell’arte” secondo quanto previsto dalla normativa in materia il cui principale riferimento è costituito dal Decreto ministeriale 37/2008.
L’impresa esecutrice dell’impianto deve essere abilitata e quindi iscritta negli appositi registri. La dichiarazione deve riportare il nome del committente, l’indirizzo dei locali per i quali l’impianto è stato installato e l’indicazione dell’uso a cui l’edificio è adibito. Allegati fondamentali della dichiarazione sono la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto. In caso di rifacimento parziale dell’impianto, la dichiarazione di conformità si riferirà solo alla parte interessata dall’intervento, ma tenendo conto della sicurezza e della corretta funzionalità di tutto l’impianto: in particolare deve essere indicata la compatibilità tecnica dell’opera realizzata con le condizioni preesistente dell’impianto.
Quando serve la dichiarazione di conformità impianto elettrico?
La dichiarazione di conformità va prodotta, da parte dell’impresa esecutrice, nel caso di realizzazione di nuovo impianto oppure in caso di trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto stesso. Il documento è di solito necessario in caso di domanda per l’allaccio di una nuova utenza, richiesta del certificato di agibilità, adempimenti relativi alla normativa antincendio. Nel caso di vendita dell’immobile la dichiarazione non va allegata obbligatoriamente all’atto, ma nel contratto va dichiarata la condizione dell’immobile in merito alla conformità degli impianti, compreso ovviamente quello elettrico.
Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico
Per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 37/2008, nel caso in cui la Dichiarazione di conformità non sia stata prodotta al momento della realizzazione o della modifica dell’impianto oppure non sia più reperibile, può essere sostituita dalla cosiddetta Dichiarazione di rispondenza. La Dichiarazione di rispondenza deve essere firmata da un tecnico abilitato in seguito all’effettuazione di un sopralluogo e di tutti i necessari accertamenti. Per gli impianti successivi al 2008 la Dichiarazione di rispondenza non può essere invece redatta: in tutti questi casi è quindi sempre necessario revisionare l’impianto e produrre una Dichiarazione di conformità da parte dell’impresa esecutrice.