L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi e modalità i concittadini che vivono all’estero possano accedere alla maxi-detrazione fiscale
Anche un cittadino italiano residente all’estero, che in Italia ha solo redditi fondiari derivanti da appartamenti in condominio, può accedere al Superbonus. È quanto emerge dalla risposta n° 500 del 27/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate. L’ente è stato chiamato ad intervenire da un cittadino iscritto all’AIRE (Associazione Italiani Residenti all’Estero) proprietario di un immobile in Italia, sul quale paga sia l’IMU che la TARI, ma che non ha alcun reddito prodotto all’interno dei nostri confini, visto che vive e soprattutto lavora all’estero.
Nel condominio dove è ubicato il suo immobile in Italia si sta decidendo di realizzare interventi di efficientamento energetico tra quelli per cui è previsto il Superbonus al 110%, secondo quanto indicato nel decreto legge n° 34 del 19/05/2020. L’interpellante chiede se, essendo iscritto all’AIRE e non producendo reddito in Italia, egli possa accedere al Superbonus in questione.
Ovviamente la soluzione prospettata dall’istante è positiva: egli ritiene di poterne beneficiare “per la quota di lavori imputabile ai millesimi di sua proprietà”, ovviamente scegliendo “un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi”, oppure ancora scegliendo la cessione del credito.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricorda inizialmente sia i riferimenti normativi recenti, ovvero il già citato decreto legge n° 34 e la conseguente legge di conversione del 17 luglio 2020 n° 77, sia le leggi precedenti a cui queste agevolazioni fiscali richiamano, ovvero il decreto legge 63/2013 e la sua legge di conversione, la 90/2013, con le quali furono introdotte nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali legate ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, comunemente dette “Ecobonus”, e quelle legate al recupero del patrimonio edilizio compresi gli interventi antisismici, comunemente chiamati “Sismabonus”.
Inoltre l’Agenzia ribadisce la possibilità, prevista dall’art. 121 del cosiddetto “Decreto Rilancio”, ovvero il dl 34/2020, che per tutti i lavori che prevedono il Superbonus o il Bonus Facciate, i contribuenti possano scegliere di non utilizzare direttamente la detrazione, ma di sfruttarla in due modi alternativi:
- sotto forma di “sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti”;
- sotto forma di “cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti”.
In questo quadro, in merito alla richiesta dell’istante, si ricorda che nel decreto Rilancio, e nella successiva Circolare n°24/2020 proprio dell’Agenzia, si legge chiaramente che “sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni”, elencando poi le tipologie di intervento ammesse a questa agevolazione, specificando inoltre che “l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio” secondo la legge vigente e ribadendo infine che “al singolo condomino spetta la detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà”. Chiarito così il quadro generale, ovvero il fatto che gli interventi che saranno effettuati nel condominio in questione sono effettivamente tra quelli per cui si applica il Superbonus, rimane da capire se il condomino iscritto all’AIRE e non residente nel condominio possa ugualmente usufruirne.
La succitata circolare 24/2020 dell’Agenzia aveva già ribadito che tra i destinatari del bonus in oggetto vanno considerate “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” e che la detrazione fiscale quindi riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, purché sostengano le spese per realizzare questi lavori oggetto di detrazione. Essendo una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può applicarsi per i soggetti che hanno solo redditi soggetti a una tassazione separata o a un’imposta sostitutiva, oppure ai soggetti che non potrebbero fruire della detrazione perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come ad esempio succede per i cittadini rientranti nella “no tax area”. Però, in base a quanto indicato nel Decreto Rilancio all’art. 121, questi soggetti, che non possono accedere direttamente alla detrazione, possono optare per le modalità alternative di utilizzo della detrazione che abbiamo ricordato prima.
Quindi, concludendo, un contribuente italiano residente stabilmente all’estero, proprietario nel nostro Paese di un immobile che si trovi all’interno di un condominio e quindi titolare del relativo reddito fondiario, può accedere al Superbonus nelle modalità alternative previste proprio dall’art. 121 del Decreto Rilancio.