Entriamo nel dettaglio per capire se l’acquisto di una nuova caldaia possa rientrare tra le agevolazioni fiscali
L’acquisto di una nuova caldaia in sostituzione della precedente può rientrare nella casistica prevista dal cosiddetto “bonus arredi” e quindi essere oggetto delle detrazioni fiscali? È una domanda interessante che ci permette di fare chiarezza, analizzando la normativa vigente con attenzione.
Partiamo innanzitutto dal testo di riferimento più datato ma ancora vigente in materia, ovvero l’Art. 16-bis del TIUR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) del 22-12-86, n° 917 . Questo articolo, inserito nel testo nel 2012, titola proprio “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”. Da qui possiamo partire per dirimere la questione.
Leggendo il testo, infatti, scopriamo le varie tipologie di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici che prevedono la detrazione. Un tipo di consultazione che crediamo possa essere utile a prescindere dalla questione legata alle caldaie. Non c’è infatti, nell’Articolo 16-bis, nessun riferimento specifico agli impianti di riscaldamento classici, bensì solo a impianti alimentati da energie rinnovabili (su questo torneremo tra poco).
Il Governo, dal 6 giugno 2013, ha però previsto di riconoscere “la detrazione dell’imposta lorda”, tra l’altro aumentata dall’iniziale 36% ad un più cospicuo 50%, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, secondo quanto indicato nell’Art.16, comma 2 del Decreto-legge n.63 del 2013 . Ecco quindi introdotto il cosiddetto bonus arredi. Questa possibilità è stata poi prorogata, con interventi successivi dei legislatori, fino al 31 dicembre del 2017, quindi è tuttora in vigore. Ma caldaie e forni rientrano tra i “grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica”?
Torniamo al comma H dell’Art. 16-bis del TIUR: come accennato sopra, in questo comma si parla di “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, Art. 123 comma 1 , questi sono tutti interventi che, utilizzando fonti rinnovabili, sono da considerare alla stregua degli interventi di manutenzione straordinaria.
La questione è diversa, invece, nel caso di intervento edilizio, oppure di acquisto e installazione di impianti non rinnovabili. Per questa tipologia di interventi è stata necessaria una valutazione successiva per stabilire se siano riconducibili alla manutenzione straordinaria. Questa valutazione è entrata nella normativa vigente attraverso la Circolare 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, in cui, al paragrafo 1.5 si legge che “gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente rispondono al criterio dell’innovazione… e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, ci viene in aiuto per rispondere al quesito che ci siamo posti. Difatti, proseguendo nella lettura del paragrafo, si legge che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile ‘intervento di manutenzione straordinaria’, consente l’accesso al bonus arredi”.