Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni relative ai casi e alle modalità di applicazione del cosiddetto Bonus Facciate, l’agevolazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2020, che prevede una detrazione del 90% per alcune tipologie di lavori atti al restauro delle facciate degli edifici ad uso residenziale. Di questa nuova agevolazione avevamo parlato in un articolo nello scorso mese di gennaio. In merito alla fruibilità di questo bonus, vediamo quindi, quesito per quesito, le delucidazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate nella sua Risposta n° 185/E del 12 giugno scorso.
I quesiti sono stati posti da un contribuente proprietario di un appartamento sito in un condominio in cui saranno realizzati lavori di restauro di facciata esterna e balconi, nello specifico: rifacimento dell’intonaco di tutta la superficie esterna, trattamenti dei ferri dell’armatura, rifacimento del parapetto dei balconi in muratura, dei sotto-balconi, dei frontalini, della pavimentazione e verniciatura delle ringhiere metalliche. Il contribuente dichiara di essere proprietario anche di altri due immobili, sul primo dei quali deve realizzare lavori sulla pavimentazione del terrazzo a livello e di tinteggiatura della recinzione metallica del terrazzo stesso, e sul secondo, che è immobile rurale, lavori di rifacimento della copertura. Fatte queste debite premesse, passiamo ai quesiti.
Quesito 1: per il rifacimento dell’intonaco e il trattamento dei ferri dell’armatura di tutta la facciata dell’edificio si può applicare il bonus facciate?
Il contribuente si pone il dubbio che, nel caso il condominio decida di rifare totalmente l’intonaco della facciata del fabbricato e di fare anche il trattamento dei ferri dell’armatura, questi interventi possano essere considerati come lavori di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’Art. 16-bis del TUIR e detraibili al 50%, e non come lavori inseribili nel bonus facciate. Questo perché nei commi 219 e 220 dell’Art. 1 della Legge 160/2019, ovvero la legge di Bilancio che ha introdotto proprio il Bonus Facciate, si legge che gli interventi a cui esso si applica sono, secondo il comma 219, sono quelli “finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti” e tra questi interventi devono essere considerati anche “quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna”, mentre il successivo comma 220 dice che, per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, perché si applichi il bonus è necessaria l’installazione del cosiddetto “cappotto termico”.
Quesito 2: in caso di rifacimento dei balconi, il bonus facciate si può applicare anche per il rifacimento del parapetto in muratura, per la pavimentazione e verniciatura della ringhiera in metallo e per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino?
L’Agenzia, in merito ai primi due quesiti, specifica che tutte le tipologie di lavori indicate dal contribuente rientrano nel Bonus Facciate. Ovviamente, si specifica, come indicato dalla legislazione, che per gli interventi sulla facciata del condominio, l’agevolazione fiscale si applica solo per i lavori realizzati sulle zone esterne visibili dell’edificio, e non per le zone interne, come quelle che si affacciano su cortili e spazi interni di ogni genere, a meno che non siano comunque visibili dalla strada o da un qualsiasi suolo ad utilizzo pubblico. Per quanto riguarda l’applicabilità, per alcuni lavori, anche del cosiddetto Ecobonus, si veda più avanti la risposta al quesito 4. Per ciò che riguarda invece i balconi, l’Agenzia risponde positivamente al quesito 2: secondo la normativa, infatti, sono considerabili spese ammesse al Bonus Facciate anche quelle indicate nel quesito del contribuente, in quanto parapetti, pavimenti, ringhiere, sotto-balconi e frontalini sono considerati “elementi costitutivi dei balconi stessi”.
Quesito 3: il terrazzo a livello può essere equiparato al balcone, e quindi i lavori per il rifacimento della pavimentazione e per la verniciatura della recinzione metallica detraibili al 90% perché ammessi al bonus facciate?
L’Agenzia in merito a questa richiesta osserva che, nonostante il terrazzo a livello sia, proprio come un balcone, un prolungamento all’aperto dell’abitazione di cui fa parte, ha però un utilizzo diverso perché, diversamente dal balcone, è “destinato… a coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante” e quindi in questo senso è più assimilabile ad un lastrico solare che ad un balcone. A differenza di una semplice copertura, il terrazzo a livello svolge, oltre alla funzione di cui sopra, anche funzione di prolungamento esterno dell’edificio, ma questa differenza non basta a modificare la definizione del terrazzo a livello come “parete orizzontale”. Per questo i lavori indicati dal contribuente nel quesito non sono ammessi al bonus facciate.
Quesito 4: parlando del fabbricato rurale indicato nella nostra premessa, il contribuente vuole ripararne la copertura e per questo chiede se la copertura possa rientrare nel concetto di “facciata esterna” indicato nel comma 219 della Legge di Bilancio 2020 e quindi rientrare anche tra i lavori ammessi al Bonus Facciate.
Prima verifica da effettuare, secondo l’Agenzia, è che il fabbricato in questione si trovi nelle zone territoriali omogenee A e B, che sono le uniche zone territoriali su cui è prevista l’applicazione del Bonus Facciate. Fatta questa premessa, questo lavoro potrebbe essere considerato un intervento di recupero del patrimonio edilizio (sempre secondo l’art. 16-bis del TUIR) a cui applicare quindi il cosiddetto Ecobonus. In merito, l’Agenzia richiama la propria circolare 2/E del 14 febbraio 2020, in cui si specifica che, nel caso in cui si realizzino “interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al Bonus Facciate, sia interventi sulle facciate interne o di isolamento della restante parte dell’involucro quali, come nel caso prospettato dall’istante, superfici orizzontali, esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o al cosiddetto Ecobonus”, si può fruire di entrambe le agevolazioni, ovviamente a patto che vengano contabilizzate e pagate in maniera distinta le spese riferite ai diversi interventi. Questa risposta chiarisce anche il dubbio sulla sovrapponibilità dei due differenti bonus indicato dal contribuente nel quesito 1.
Quesito 5: l’ultimo quesito di natura prettamente tecnica chiede se, per accedere al Bonus Facciate, sia sufficiente scrivere, nella causale del bonifico destinato all’impresa, la dicitura “per lavori di restauro facciata ai sensi dell’art.1, commi 219-224, Legge 160/2019”.
L’Agenzia precisa che il bonifico deve innanzitutto essere compilato “in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto (attualmente pari all’8%) a carico del beneficiario del pagamento… riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)”. In ogni caso, anche per il Bonus Facciate è possibile usufruire dei bonifici già predisposti dagli istituti di credito ai fini dell’Ecobonus, ovviamente indicando, se possibile, gli estremi della Legge 160/2019 al posto dell’Art. 14 del decreto legge 63/2013 (decreto che ha introdotto l’Ecobonus). Se, invece, non fosse possibile indicare i riferimenti normativi, l’agevolazione viene comunque riconosciuta, a patto che “non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta”.