Dall’Agenzia arriva un’interessante segnalazione riguardante l’utilizzo dell’istituto del credito d’imposta riguardante l’Ecobonus
La normativa attuale riguardante l’Ecobonus, ovvero la detrazione spettante a chi realizza opere di riqualificazione energetica in appartamenti ed edifici, consente alle aziende che hanno effettuato questo tipo di lavori di cedere il proprio credito d’imposta, corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per realizzare quei lavori, ad altre aziende, purché operanti nella stessa Rete d’imprese. È questa la sintesi dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n°105 del 15 aprile scorso, è intervenuta per dirimere un quesito.
Il quesito
L’intervento dell’Agenzia nasce, appunto, dal quesito posto da una società che fa parte di una rete di imprese di varia tipologia. In questa rete è presente un’azienda che si occupa di interventi di riqualificazione energetica su edifici già esistenti. Quest’azienda dichiara di voler intervenire su alcuni edifici esistenti di proprietà di diverse persone fisiche le quali, secondo normativa, potranno accedere alle detrazioni relative a questo tipo di interventi, ovvero all’Ecobonus, in base a quanto indicato dall’Art. 14 del decreto legge 63 del 4 giugno 2014. Nel quesito però si specifica che le persone fisiche, invece di beneficiare delle detrazioni, intendono avvalersi della cessione del credito d’imposta, introdotta, per l’Ecobonus, dall’Art, 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9 della legge 205 del 27 dicembre 2017. Una società che realizza piattaforme web sostiene di voler acquistare il credito d’imposta da queste persone e si rivolge all’Agenzia perché non è certa di poter operare in tal senso, visto che, se da un lato fa parte della rete d’imprese in cui è inserita anche l’azienda che ha effettuato i lavori di riqualificazione energetica, dall’altro lato è beninteso che le due aziende svolgano attività in settori totalmente diversi tra loro.
La soluzione indicata dal contribuente
La società sostiene che, in base alla normativa vigente e ad alcuni provvedimenti attuativi pubblicati dalla stessa Agenzia delle Entrate, sia possibile acquistare il credito d’imposta perché la società acquirente fa parte della stessa rete d’impresa della società che ha realizzato gli interventi, non avendo alcuna influenza, quindi, la diversa tipologia di settore commerciale delle due aziende. L’azienda indica di poter inoltre acquisire il credito direttamente dai soggetti beneficiari, tramite un contratto di cessione e secondo quanto indicato nel Provvedimento 10037/2019 dell’Agenzia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia, nella sua risposta, indica i riferimenti normativi che, in ordine cronologico, sono intervenuti per indicare in maniera progressivamente più specifica e circostanziata i casi e le modalità di utilizzo dell’istituto del credito d’imposta nel caso di Ecobonus. Inizialmente infatti era possibile cedere il credito solo per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali; solo in un secondo momento, con la Legge di Bilancio 2018 questa possibilità è stata allargata a tutti gli interventi di riqualificazione energetica. Successivamente si è specificato che, quando nelle varie normative a riguardo si parla di “soggetti privati cessionari” si intendono soggetti diversi dai fornitori (cioè dalle aziende che effettuano i lavori), ma collegati al rapporto che ha “originato” la detrazione; questa indicazione si è resa necessaria per limitare gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti da un’eventuale cessione continua ed illimitata dei crediti d’imposta, una sorta di cessione a cascata che avrebbe creato un circolo vizioso e danneggiato l’erario. Nella circolare 17/E del 23 luglio 2018 dell’Agenzia, si chiariva inoltre che, in presenza di lavori realizzati da un’impresa inserite in un Consorzio o in una Rete di Imprese, il credito possa essere ceduto anche ad altre aziende del Consorzio o Rete, “anche se non hanno eseguito i lavori”, mentre sono da escludere “le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”. In conclusione, il punto cruciale per determinare la cedibilità del credito è il rapporto che ha dato origine alla detrazione, frase con cui si impedisce, come detto poco fa, che la cessione del credito diventi un vero e proprio strumento finanziario con effetti negativi sull’erario. Nel caso in oggetto, chiosa l’Agenzia, la società può acquistare il credito d’imposta, visto che fa parte della Rete d’Impresa in cui è presente anche l’azienda che effettuerà i lavori, non creando impedimento in tal senso la differente tipologia di attività svolta dalla società stessa.