L’intervento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla questione riguardante le agevolazioni “prima casa” nel caso di acquisto di un secondo box collegato all’abitazione principale
Se si acquista un secondo box auto che risulta come pertinenza di una abitazione principale che ha già un primo box auto come propria pertinenza, in sede di acquisto non si può beneficiare delle agevolazioni prima casa. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 66 del 20 febbraio 2020.
Il caso
La questione è stata posta da un contribuente il quale ha dichiarato di essere proprietario unico di due immobili, il primo ad uso abitativo, categoria catastale A/2, ed il secondo ad uso autorimessa, categoria C/6. I due immobili in oggetto sono stati acquistati usufruendo delle agevolazioni “prima casa” che sono regolamentate nell’Art.1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n°131/1986, ovvero il TUIR. Il contribuente sostiene di voler acquistare una seconda unità immobiliare con le stesse caratteristiche del primo box auto, ovvero uso autorimessa e categoria catastale C/6 il quale confina con il box già in suo possesso: i due box saranno poi uniti in un unico box auto. L’istante sostiene di poter usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa anche per l’acquisto della seconda autorimessa. A sostegno della sua tesi richiama il comma 3 della nota II-bis già citata in cui si legge che tali agevolazioni siano previste anche per le pertinenze dell’immobile, limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie, chiuse od aperte), ovviamente a patto che “siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”. Visto che la seconda pertinenza si unirà alla prima, creando un’unica unità immobiliare, il contribuente ritiene di poter usufruire delle agevolazioni, come indicato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 154/E del 19/12/2017 in cui si sostiene che si può godere nuovamente delle agevolazioni prima casa “per l’acquisto del nuovo immobile, a condizione che proceda alla fusione delle… unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9”.
La decisione dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda innanzitutto che, oltre al testo del TUIR, sono altre le fonti legislative che ribadiscono il principio seguente, ovvero che, “qualora oggetto dell’atto di trasferimento sia una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari cosiddetti ‘prima casa’ e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l’agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria”.
Risulta quindi evidente che, visto che è stato ribadito varie volte nel corso degli anni, il principio di una sola pertinenza per categoria deve essere considerato un “vincolo di natura oggettiva alla fruizione del beneficio tributario in esame”. Pertanto, l’Agenzia ritiene che questo orientamento giurisprudenziale tenda ad escludere una nuova applicazione del beneficio fiscale in caso di acquisti successivi di ulteriori pertinenze con la stessa categoria catastale di altre già acquistate con le agevolazioni prima casa. Si ricordi che il controllo sull’esistenza o meno dei requisiti per accedere alle agevolazioni viene fatto all’atto d’acquisto, salvo diverse indicazioni di legge. Nel caso in oggetto, al momento dell’acquisto, il contribuente non ha i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, avendone già usufruito per la prima pertinenza. Quindi, in conclusione, l’Agenzia rigetta la soluzione prospettata dal contribuente e considera l’atto d’acquisto come un atto non rientrante tra quelli su cui poter applicare le agevolazioni “prima casa”.
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