Bonus Prima Casa, quando decade in caso di separazione consensuale

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su una questione relativa alla continuazione o decadenza del cosiddetto “Bonus Prima casa” in caso di separazione
10.03.2020 /
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito al quesito di un contribuente che ha venduto l’immobile oggetto di bonus

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente per dirimere una questione posta da un contribuente e relativa alla continuazione o decadenza del cosiddetto “Bonus Prima casa” in caso di separazione consensuale e di successiva vendita dell’immobile oggetto di bonus.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate indicando che, nel 2014, ha acquistato un immobile ad uso residenziale sul quale ha beneficiato delle agevolazioni prima casa. Poi, nel 2018, il contribuente stesso si è separato dalla moglie firmando un accordo consensuale di fronte all’ufficiale di stato civile. Successivamente, il contribuente ha venduto l’appartamento a terzi e non ha acquistato un nuovo immobile entro 12 mesi dall’alienazione del precedente, contravvenendo quindi ad una delle condizioni necessarie previste dalla legge per poter accedere al bonus prima casa. L’istante ritiene però di poter comunque accedere al bonus indicando come sostegno alla sua tesi:

  • la legge 74/1987, in cui all’Art. 19 si specifica che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio… sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”
  • la risoluzione 80/2019 dell’Agenzia delle Entrate,  in cui l’Agenzia stessa, facendo riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, esclude la decadenza del Bonus Prima Casa nel caso in cui l’immobile oggetto del bonus sia stato alienato a terzi, anche se questa esclusione è prevista solo nei casi in cui i patti di separazione del matrimonio siano “siglati alla presenza di un giudice”

Di fatto, il contribuente ritiene che l’Articolo 19 indichi la strada dell’esenzione dalle imposte nei casi di provvedimenti di separazione, mentre per quanto riguarda il limite indicato dalla risoluzione dell’Agenzia, il contribuente fa riferimento alla Circolare 19/2014 del Ministero dell’Interno, in cui si indica che anche gli accordi siglati non davanti al giudice ma davanti all’ufficiale di stato civile producono gli stessi effetti nei casi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia, nella risposta 80 del 27 febbraio 2020, risolve la questione in maniera opposta rispetto a quanto prospettato dal contribuente, reputando la separazione messa in atto dal contribuente stesso e dall’ex coniuge come uno di quelli regolamentati dall’articolo 12 del Decreto-legge 132/2014, in cui al comma 3 si specifica che questo tipo di accordo “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. In merito alle agevolazioni previste nell’Art. 19 della legge 74/1987, indicato dal contribuente come “prova” a sostegno della sua tesi, in realtà l’Agenzia specifica che quelle agevolazioni sono state previste per favorire gli accordi che gli ex coniugi mettono in essere per regolare i propri rapporti patrimoniali sotto il controllo del giudice, non in casi di accordi davanti all’ufficiale di stato civile. Infine l’Agenzia smonta anche l’indicazione della risoluzione 80 ad opera dell’istante, in cui l’Agenzia escludeva la decadenza del bonus prima casa in presenza di un accordo di separazione o di divorzio nel caso di vendita dell’immobile entro i cinque anni dall’acquisto, perché questa indicazione prospettata dall’Agenzia fa riferimento alle separazioni avvenute mediante l’istituto della negoziazione assistita, prevista sempre nel Decreto-legge 132/2014 all’articolo 6.

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