Permesso di Costruire e silenzio assenso: normativa e limiti

Nell’ottica di semplificare, nel settore dell’edilizia, in riferimento al Permesso di Costruire è stato introdotto il principio del silenzio assenso
02.01.2020 /
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Un’opzione semplificativa di cui il privato può avvalersi solo in determinati casi

Accade spesso che l’iniziativa edilizia di un privato subisca ritardi e complicazioni dovuti alle lungaggini nel funzionamento dell’apparato amministrativo. La famosa burocrazia che in alcuni casi può rivelarsi un ostacolo importante o addirittura insormontabile nella realizzazione di un progetto o di un’opera. Nell’ottica di semplificare e snellire, nel settore dell’edilizia, in riferimento all’iter per l’ottenimento del Permesso di Costruire è stato quindi introdotto il principio del silenzio assenso: se entro il termine stabilito, l’ufficio comunale competente non si è espresso in merito alla richiesta di PdC presentata dal cittadino, si considera formato appunto il silenzio assenso. Teoricamente quindi a questo punto il privato avrebbe ottenuto l’autorizzazione richiesta, seppure in modo alternativo rispetto al consenso espresso in modo esplicito e formale. La validità del silenzio assenso tuttavia è sottoposta a diversi vincoli.

Il silenzio assenso sul Permesso di Costruire: tempi e modalità

Il Permesso di Costruire è quell’autorizzazione rilasciata dal Comune e necessaria per la realizzazione di determinate opere e interventi di natura edilizia. La domanda di PdC va quindi presentata all’ufficio comunale competente, solitamente lo Sportello Unico per l’Edilizia. Il responsabile del procedimento ha a disposizione sessanta giorni dalla presentazione della domanda per fornire un responso nel merito, e quindi autorizzare o negare l’intervento oggetto della richiesta. Il silenzio assenso si configura quando, trascorsi i sessanta giorni, “l’ufficio non abbia opposto motivato diniego”. Il decorrere del termine dei 60 giorni può essere interrotto, una sola volta, dal responsabile del procedimento nel caso in cui egli voglia richiedere di apportare delle piccole modifiche al progetto originario. A questo punto, il privato che ha fatto richiesta di PdC ha a disposizione 15 giorni per integrare la documentazione presentata: in questo caso il termine per l’emanazione del provvedimento finale è fissato in 30 giorni e comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Condizioni e limiti alla formazione del silenzio assenso

La prima condizione vincolante al formarsi in modo legittimo del silenzio assenso è la regolare presentazione, da parte del progettista che si occupa della domanda di Permesso di Costruire, di una dichiarazione che garantisca la conformità del progetto ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti e alle prescrizioni antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie.

Se invece l’intervento che si intende realizzare non è conforme alla normativa di riferimento, il silenzio assenso non può considerarsi formato validamente. In mancanza dei requisiti fondamentali di regolarità dell’opera, anche una volta scaduto il termine per la formazione del silenzio assenso, l’amministrazione può quindi agire in autotutela decretando l’annullamento d’ufficio dell’atto autorizzativo per la sua illegittimità originaria. Sull’argomento la giurisprudenza è tuttavia varia e complessa e l’esito della vicenda può dipendere da caso a caso.

Altra limitazione al silenzio assenso è quella relativa all’ipotesi in cui sulla zona interessata dalla presenza dell’immobile in questione sussistano vincoli che rendano necessario acquisire autorizzazioni da enti o amministrazioni diversi dal Comune. È il caso ad esempio di vincoli paesaggistici che prevedono l’autorizzazione della Soprintendenza. In questa circostanza il rilascio del Permesso di Costruire è legato all’ottenimento del nulla osta da parte dell’autorità competente e il decorrere dei termini necessari al formarsi del silenzio assenso sono sospesi fino all’arrivo di tale autorizzazione.

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