validità bonus mobili

Acquisto di armadi, cassettiere e porte: quando è valido il Bonus Mobili?

Sulla base delle pronunce dell'Agenzia delle Entrate, alcuni chiarimenti su fattispecie particolari legate all’applicazione del cosiddetto “Bonus mobili”.
28.06.2019 /
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Spiegazioni e chiarimenti su fattispecie particolari legate all’applicazione della detrazione Irpef

Partiamo innanzitutto col ricordare che cosa si intenda con “Bonus mobili”. L’Art. 16, comma 2 del Dl 63/2013 prevede la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla “A+” (“A” per i forni) che servano ad arredare un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione e recupero edilizio. Vediamo ora alcuni casi particolari segnalati ultimamente anche da “Fisco Oggi”, testata di informazione online dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Mobili valido per armadi e cassettiere?

Sì. La circolare 29/E del 18 settembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate specifica, al paragrafo 3.4, che “rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

E per le porte?

No. Sempre nel paragrafo 3.4 della circolare 29/E, si specifica infatti che “non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”.

Installazione di pannelli solari: oltre a Ecobonus si ha diritto anche a Bonus Mobili?

No. Ogni tipologia di intervento volto al risparmio energetico di un immobile a scopo abitativo dà diritto al cosiddetto “Ecobonus”, ovvero alla detrazione Irpef del 65%. Questo vale, ovviamente, anche per l’installazione di pannelli solari. Tutti questi interventi, però, sono esclusi dal “Bonus mobili”. Il perché è facilmente spiegabile: il “Bonus Mobili”, come ricordato nell’incipit dell’articolo, prevede la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici solo nel caso in cui l’appartamento sia sottoposto ad una ristrutturazione edilizia (sulla quale si applica anche la detrazione del “Bonus ristrutturazioni”). L’installazione di pannelli solari, di per sé, non è considerato un intervento di ristrutturazione, pertanto su di esso non è applicabile il bonus mobili.

Box auto pertinenziali: i mobili per arredarlo usufruiscono del Bonus Mobili?

No. Questa risposta è più complessa, e per indicarne le motivazioni facciamo riferimento alla circolare 11/E del 21 maggio 2014, e più precisamente al paragrafo 5.2. Nel testo, si pone all’Agenzia delle Entrate il quesito riguardante un contribuente che ha acquistato un box auto pertinenziale, per il quale intende usufruire della detrazione del 50% dell’Irpef per “interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici”, detrazione che, secondo quanto indicato dall’ art. 16-bis, comma 1, lettera d del TUIR, vale anche per interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”. Il contribuente, che vuole acquistare dei mobili per il box, nello specifico un armadio e un mobile lavanderia, si chiede se tali mobili rientrino tra quelli su cui poter applicare il “Bonus mobili”. La risposta dell’Agenzia sostiene che il principio già espresso nella circolare 35/E del 16 luglio 2009 debba ritenersi ancora valido.
Nella circolare 35/E del 2009 si specificava, infatti che, nel delimitare il raggio d’azione del “bonus mobili” il legislatore avesse “implicitamente escluso il beneficio… nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”. Nella circolare 11/E del 2014, l’Agenzia, come detto, ribadisce la validità di quanto dichiarato 5 anni prima, ovvero il fatto che nel definire il campo di applicabilità del “Bonus mobili”, nel comma 2 dell’articolo 16 del Dl 63/2013 citato nell’incipit del nostro articolo, il legislatore “ha ugualmente ancorato la detrazione per l’acquisto di mobili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni”. Questa definizione, seppur leggermente diversa dalla precedente, conferma comunque il fatto che l’acquisto di mobili per un box auto pertinenziale non possa essere oggetto di detrazione.

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