Normativa, versamento e restituzione: tutto quello che c’è da sapere sul deposito cauzionale
La cauzione o deposito cauzionale è una somma di denaro che l’affittuario versa al titolare dell’immobile all’inizio del periodo di locazione come garanzia per eventuali danni o morosità. Nel linguaggio comune viene anche chiamata, impropriamente, caparra, è soggetta a una specifica normativa e ovviamente prevede un iter specifico sia per quanto riguarda il versamento che la restituzione.
Cauzione: ecco cosa prevede la normativa
La normativa in materia di cauzione nell’ambito di un contratto di locazione prevede innanzitutto che la somma totale versata dal locatario non superi le tre mensilità del canone di affitto. Quindi se ad esempio la quota mensile è fissata in 500 euro, il deposito cauzionale non potrà superare i 1.500 euro. È inoltre molto importante, a tutela sia dell’affittuario che del proprietario della casa, che l’importo della cauzione venga indicato nell’atto contrattuale. Il titolare, nel corso della locazione, non ha il diritto di richiedere un secondo deposito cauzionale o un’aggiunta su quello già versato, nemmeno nel caso in cui cambi il canone mensile concordato.
La cauzione serve al locatore come garanzia nel caso in cui il locatario non corrisponda regolarmente il canone di affitto, non paghi le utenze o le spese condominiali o procuri danni all’immobile. Il locatore è tuttavia obbligato a restituire annualmente all’affittuario gli interessi maturati sulla somma ricevuta.
Versamento della cauzione per l’affitto
Il versamento della cauzione avviene al momento della stipula del contratto ed è collegato al cosiddetto “verbale di consegna”, un atto in cui vengono descritte in modo dettagliato le caratteristiche e le condizioni nelle quali versa l’immobile al momento in cui viene appunto consegnato dal proprietario all’inquilino. In alcuni casi al verbale di consegna possono essere allegate delle immagini – che devono regolarmente datate – utili ad eliminare ogni dubbio su quale sia lo stato dell’abitazione al momento dell’ingresso dell’affittuario.
Restituzione della cauzione
Allo scadere del contratto di affitto, con la riconsegna delle chiavi da parte dell’inquilino, avviene di solito la restituzione della cauzione da parte del titolare: all’importo iniziale vanno aggiunti gli interessi maturati nel caso in cui questi non siano stati regolarmente restituiti anno per anno. Ovviamente prima si restituire la somma avuta come garanzia all’inizio della locazione, il proprietario potrà effettuare una sorta di sopralluogo sull’immobile – che deve essere stato sgombrato dagli effetti personali e dal mobilio di proprietà del conduttore – per assicurarsi che questo si trovi realmente nelle condizioni in cui è stato consegnato. Se si riscontra la presenza di danni, il proprietario ha il diritto di trattenere tutta o parte della cauzione a titolo di risarcimento. Il riconoscimento del diritto a trattenere il deposito e l’ammontare che spetta al titolare vanno comunque stabiliti per vie legali: il locatore dovrà avviare un procedimento giudiziale e sarà quindi un giudice a stabilire la legittimità della sua pretesa risarcitoria.