Normativa sul baratto amministrativo
Il Decreto Legge n. 133/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”), convertito in legge n. 164/2014, con l’Art. 24 “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, ha introdotto un istituto giuridico soprannominato “baratto amministrativo” che consente ai Comuni di affidare a cittadini singoli o associati interventi per la cura di aree ed edifici pubblici, beneficiando questi soggetti di alcuni sgravi fiscali.
La norma prevede che i Comuni definiscano con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi proposti da cittadini singoli o associati, interventi che possono riguardare la pulizia, la manutenzione, il decoro di aree verdi, piazze e strade, nonché il recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.
Attuazione del baratto amministrativo
Per rendere attuabili, nelle zone di riqualificazione delle periferie, queste forme di autogestione per la manutenzione sia delle opere già realizzate che di quelle future, è necessario che il Comune si doti di una disciplina generale che definisca criteri e condizioni per la realizzazione di tali interventi di autogestione.
La necessaria riforma dell’istituto delle Opere a Scomputo deve includere e fare riferimento a detta disciplina generale, così da permettere ai Consorzi dei residenti delle zone interessate di programmare e progettare proposte di autogestione delle aree ed opere pubbliche.